Art. 18 
 
Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi   previsti
  dall'articolo 52, comma  7,  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
  risoluzione controversie internazionali 
 
  1.  In  considerazione  dell'incremento   del   numero   di   aiuti
individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli  aiuti,  anche
per  effetto  delle  misure  eccezionali  e  transitorie   attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a  sostegno
dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e  tenuto
conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in
deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo
compreso  tra  il  1°  gennaio  2020   e   il   31   dicembre   2022,
l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di  Stato
di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non  comporta
responsabilita' patrimoniale del  responsabile  della  concessione  o
dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
  2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento nel
Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato   di   natura   fiscale,
contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il  relativo  regime
di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie  modifiche   al
regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma
7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022. 
  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «vigenti convenzioni contro  le  doppie  imposizioni
sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti:  «vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,»; 
    b) dopo le parole «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite  le
seguenti: «e dalla direttiva (UE)  2017/1852  del  Consiglio  del  10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,». 
  4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo
precedente  si  applicano  a  decorrere  dalla  data   dei   predetti
accordi.».