Art. 25 
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1.  In  relazione   alle   infrastrutture   autostradali   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a
tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo
statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   di   soggetti   diversi   dalle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini  di
quindici  giorni  e   di   trenta   giorni   previsti   dall'articolo
2437-quater, secondo comma, sono  ridotti  rispettivamente  a  cinque
giorni e a dieci giorni e il termine  di  cui  al  quinto  comma  del
medesimo  articolo   2437-quater   e'   ridotto   a   venti   giorni.
Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai
fini della determinazione del valore di  liquidazione  delle  azioni,
non si tiene conto della consistenza del fondo  di  cui  all'articolo
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.