Art. 12 
 
                Unita' da diporto a controllo remoto 
 
  1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi
di comando remoto delle unita' da diporto  a  controllo  remoto  sono
dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente  in
caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi  di  comando  remoto
principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo. 
  2. Per ragioni di  sicurezza  della  navigazione,  di  salvaguardia
della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il  proprietario
o  l'armatore  delle  unita'  da  diporto  a  controllo  remoto  puo'
imbarcare a bordo propri  incaricati  che  intervengono  in  caso  di
pericolo o di necessita'. 
  3. Chiunque esercita il controllo remoto delle  unita'  di  cui  al
presente articolo ne  assume  e  mantiene  il  comando  e,  nei  casi
previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per  il  testo  dell'art.  39  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          15.