Art. 14 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «e da diporto utilizzate a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche»; b) al comma 1-bis, le parole «da diporto oggetto di contratti di noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,» e dopo la parola «marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».