Art. 14 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  «e  da  diporto  utilizzate  a  fini
commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «,  anche  utilizzate  a
fini commerciali, nonche'  sulle  navi  destinate  esclusivamente  al
noleggio per finalita' turistiche»; 
    b) al comma 1-bis, le parole «da diporto oggetto di contratti  di
noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle  navi  da  diporto
oggetto di  contratti  di  noleggio,  nonche'  sulle  navi  destinate
esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche,»  e  dopo  la
parola «marittima» sono inserite le seguenti:  «o  della  navigazione
interna». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 38 (Ruolino  di  equipaggio).  -  1.  Qualora  si
          intenda imbarcare sulle unita' da diporto, anche utilizzate
          a  fini   commerciali,   nonche'   sulle   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,  quali
          membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle  matricole
          della gente di  mare  o  della  navigazione  interna,  deve
          essere  preventivamente  richiesto   dal   proprietario   o
          dall'armatore all'autorita' competente apposito  documento,
          redatto in conformita' al modello approvato con decreto del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  fini
          dell'iscrizione  dei  nominativi  del  personale  marittimo
          imbarcato e  per  gli  altri  dati  indicati  nello  stesso
          documento. 
              1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle  imbarcazioni  e
          sulle navi da diporto oggetto  di  contratti  di  noleggio,
          nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per
          finalita' turistiche, appartenenti al medesimo armatore  e'
          consentita la rotazione  sulle  predette  unita'  senza  la
          prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale  caso  e'
          fatto obbligo  all'armatore  di  comunicare,  nello  stesso
          giorno in cui avviene la predetta rotazione,  all'autorita'
          marittima  o  della  navigazione  interna   competente   la
          composizione   effettiva   dell'equipaggio   di    ciascuna
          unita'.».