Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera d),  dopo  le  parole  «da  diporto»  sono
aggiunte le seguenti: «e moto d'acqua»; 
    b) il comma 6-bis e' sostituito  dal  seguente:  «6-bis.  Per  le
patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate  anche
prescrizioni, relative alla durata della loro validita',  conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in
sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti  nautiche  di
categoria D possono essere indicate anche limitazioni  relative  alla
tipologia di unita' da diporto,  alle  caratteristiche  dello  scafo,
alla potenza dei motori installati, ai limiti di  navigazione,  anche
entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni  meteomarine.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate  anche
limitazioni alla durata della loro  validita',  nonche'  prescrizioni
relative all'utilizzo di specifici adattamenti o  all'avvalimento  di
assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle
limitazioni espresse nel periodo  precedente,  conseguenti  all'esito
degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in  sede  di
rilascio, convalida o revisione. Le  limitazioni  e  le  prescrizioni
sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari
armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di
attuazione del presente codice, adottato anche  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti  psico-fisici,  per
il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con
il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti  psico-fisici  per
il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A,  B  e  C  anche  a
persone con disabilita' motoria e sensoriale.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
          unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
          metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione  alla
          navigazione effettivamente svolta: 
                a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
          o, comunque, su moto d'acqua; 
                b) per la navigazione nelle acque interne  e  per  la
          navigazione nelle acque marittime entro  sei  miglia  dalla
          costa, quando a bordo dell'unita' e' installato  un  motore
          di cilindrata superiore a 750 cc se a  carburazione  a  due
          tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000
          cc se a carburazione o a iniezione a  quattro  tempi  fuori
          bordo, o a 1.300 cc se  a  carburazione  o  a  iniezione  a
          quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a  ciclo  diesel
          non  sovralimentato,  o  a  1.300  cc  se  a  ciclo  diesel
          sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o  a
          40,8 CV. 
              2. Chi assume il comando di una unita'  da  diporto  di
          lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve  essere  in
          possesso della patente per nave da diporto. 
              3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto
          di lunghezza pari o inferiore  a  ventiquattro  metri,  che
          navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali
          e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
          quelle indicate al comma 1, lettera  b),  e'  richiesto  il
          possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: 
                a) aver  compiuto  diciotto  anni  di  eta',  per  le
          imbarcazioni; 
                b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; 
                c) aver compiuto quattordici  anni  di  eta',  per  i
          natanti a vela con superficie velica  superiore  a  quattro
          metri quadrati nonche' per le unita' a  remi  che  navigano
          oltre un miglio dalla costa. 
              4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui  al  comma
          3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
          dalle scuole di'  avviamento  agli  sport  nautici  gestite
          dalle federazioni nazionali e dalla Lega  navale  italiana,
          ai  relativi  allenamenti  ed   attivita'   agonistica,   a
          condizione che le attivita' stesse  si  svolgano  sotto  la
          responsabilita'  delle  scuole  ed  i  partecipanti   siano
          coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
          danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 
              5.  I  motoscafi  ad  uso  privato  di  cui  al   regio
          decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
          20  dicembre  1932,  n.  1884,  sono  equiparati,  ai  fini
          dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto. 
              6. La  patente  nautica  si  distingue  nelle  seguenti
          categorie: 
                a) categoria A: abilitazione al comando  di  natanti,
          imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; 
                b) categoria B: abilitazione al comando  di  navi  da
          diporto; 
                c) categoria C: abilitazione alla  direzione  nautica
          di natanti e imbarcazioni da diporto; 
                d) categoria D: abilitazione speciale al  comando  di
          natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. 
              6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A,  B  e  C
          possono essere indicate anche prescrizioni,  relative  alla
          durata della loro validita',  conseguenti  all'esito  degli
          accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in  sede
          di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche
          di categoria D possono essere  indicate  anche  limitazioni
          relative  alla  tipologia  di  unita'  da   diporto,   alle
          caratteristiche  dello  scafo,  alla  potenza  dei   motori
          installati,  ai  limiti   di   navigazione,   anche   entro
          specifiche  distanze  dalla   costa   e   alle   condizioni
          meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono
          essere indicate anche limitazioni alla  durata  della  loro
          validita', nonche' prescrizioni  relative  all'utilizzo  di
          specifici adattamenti o  all'avvalimento  di  assistenti  o
          mediatori in rapporto allo specifico  deficit,  oltre  alle
          limitazioni espresse nel  periodo  precedente,  conseguenti
          all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e
          fisica in sede  di  rilascio,  convalida  o  revisione.  Le
          limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla  patente
          nautica,  utilizzando  i  codici  comunitari   armonizzati,
          ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Con il regolamento di  attuazione  del  presente
          codice, adottato anche di concerto con  il  Ministro  della
          salute, sono stabiliti i  requisiti  psico-fisici,  per  il
          conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e
          D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti  i  requisiti
          psico-fisici per il rilascio e  il  rinnovo  delle  patenti
          nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
          sensoriale. 
              6-ter. Le patenti nautiche di  Categoria  A  e  B  sono
          conseguite senza esami da: 
                a) gli ufficiali della Marina militare del  Corpo  di
          stato maggiore e del Corpo delle capitanerie  di  porto  in
          servizio permanente; 
                b) gli ufficiali del Corpo della Guardia  di  finanza
          in possesso di specializzazione  di  comandante  di  unita'
          navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; 
              c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo
          delle capitanerie di porto, e delle  Forze  di  polizia  in
          possesso di abilitazione alla  condotta  di  unita'  navali
          d'altura o del brevetto per la  condotta  di  mezzi  navali
          della Marina militare senza  alcun  limite  dalla  costa  o
          dalla unita' madre rilasciati  dalla  Marina  militare  che
          abbiano comandato tale tipo di  unita'  per  almeno  dodici
          mesi. (105) 
              6-quater.  La  patente  nautica  di  Categoria   A   e'
          conseguita senza esami dal personale  delle  Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, in servizio  permanente  o  ufficiale  ausiliario  o
          volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
          al comando navale ed alla condotta  dei  mezzi  nautici  da
          parte della Marina militare, secondo  i  criteri  stabiliti
          dal regolamento  di  attuazione  del  presente  codice.  La
          stessa patente  puo'  essere  conseguita  senza  esami  dal
          personale militare della Guardia  di  finanza  in  servizio
          permanente  o  in  ferma   volontaria,   in   possesso   di
          abilitazione al comando di  unita'  navale  rilasciata  dai
          comandi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  i   criteri
          stabiliti  dal  regolamento  di  attuazione  del   presente
          codice. 
              6-quinquies. La  facolta'  di  cui  ai  commi  6-ter  e
          6-quater e' esercitata entro un anno dalla  cessazione  dal
          servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,  psichici
          e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente
          codice.».