Art. 17 
 
                    Noleggio di unita' da diporto 
 
  1. L'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 47 (Noleggio di unita' da  diporto).  -  1.  Il  noleggio  di
unita' da  diporto  e'  il  contratto  con  cui  il  noleggiante,  in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a  disposizione
dell'altra parte, noleggiatore oppure  piu'  noleggiatori  a  cabina,
rispettivamente,  l'unita'  da  diporto  o  parte  di  essa  per   un
determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone  marine
o acque interne di sua  scelta,  da  fermo  o  in  navigazione,  alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane  nella
disponibilita' del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze  resta  anche
l'equipaggio. 
  2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad  oggetto  l'attivita'
di collegamento di  linea  ad  orari  prestabiliti  tra  due  o  piu'
localita' predefinite. 
  3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle  imbarcazioni  e
delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena  di  nullita'  e
deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 
  4. Nel caso di noleggio a  cabina,  salva  diversa  volonta'  delle
parti, sono stipulati piu' contratti di noleggio per  quanti  sono  i
noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei  contratti
stessi. In ogni caso, nei contratti e'  riportata  l'indicazione  del
numero delle persone da imbarcare.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - L'art. 47 del citato decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recava: 
              «Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto)».