Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 48, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, dopo le parole  «del  noleggiatore»  sono  inserite  le
seguenti: «o dei noleggiatori a cabina». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  48  (Obblighi  del   noleggiante).   -   1.   Il
          noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione  l'unita'
          da diporto in perfetta efficienza, armata  ed  equipaggiata
          convenientemente,  completa  di  tutte  le   dotazioni   di
          sicurezza,  munita  dei  prescritti  documenti  e   coperta
          dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre  1969,  n.
          990, e  successive  modificazioni,  estesa  in  favore  del
          noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e  dei  passeggeri
          per gli infortuni e  i  danni  subiti  in  occasione  o  in
          dipendenza del contratto di noleggio, in  conformita'  alle
          disposizioni   ed   ai   massimali    previsti    per    la
          responsabilita' civile.».