Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), e' aggiunta  la  seguente:
«c-quater) e'  utilizzata,  nel  rispetto  della  normativa  europea,
nazionale e regionale di settore, per  l'esercizio  di  attivita'  in
forma itinerante di somministrazione  di  cibo  e  di  bevande  e  di
commercio al dettaglio.»; 
    b) al comma 3,  la  parola  «extraeuropei»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di un Paese terzo». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  2  (Unita'  da   diporto   utilizzata   a   fini
          commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
          commerciali quando: 
                a)  e'  oggetto  di  contratti  di  locazione  e   di
          noleggio; 
                b) e'  utilizzata  per  l'insegnamento  professionale
          della navigazione da diporto; 
                c)  e'  utilizzata  da  centri  di  immersione  e  di
          addestramento subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i
          praticanti  immersioni  subacquee  a   scopo   sportivo   o
          ricreativo; 
                c-bis)  e'  utilizzata  per  assistenza  all'ormeggio
          delle  unita'  di  cui  all'articolo  3  nell'ambito  delle
          strutture dedicate alla nautica da diporto; 
                c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza  e
          di traino delle unita' di cui all'articolo 3; 
                c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa
          europea, nazionale e regionale di settore, per  l'esercizio
          di attivita' in forma  itinerante  di  somministrazione  di
          cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. 
              2.   L'utilizzazione   a   fini    commerciali    delle
          imbarcazioni e navi da diporto  e'  annotata  nell'Archivio
          telematico centrale delle unita'  da  diporto  (ATCN),  con
          l'indicazione delle attivita' svolte e  dei  proprietari  o
          armatori delle  unita',  imprese  individuali  o  societa',
          esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
          della loro iscrizione, nel  registro  delle  imprese  della
          competente camera di commercio, industria,  artigianato  ed
          agricoltura. Gli estremi  dell'annotazione  sono  riportati
          sulla licenza di navigazione. 
              2-bis. Nel  caso  di  natanti  l'utilizzazione  a  fini
          commerciali e' annotata secondo le modalita'  indicate  nel
          regolamento di attuazione del presente codice. 
              3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano  svolte
          stabilmente  in  Italia  con  unita'  da  diporto  battenti
          bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese
          terzo, l'esercente presenta allo Sportello  telematico  del
          diportista   (STED)   una   dichiarazione   contenente   le
          caratteristiche dell'unita', il titolo che  attribuisce  la
          disponibilita' della  stessa,  nonche'  gli  estremi  della
          polizza assicurativa a garanzia delle persone  imbarcate  e
          di   responsabilita'   civile   verso   terzi    e    della
          certificazione  di  sicurezza  in  possesso.  Copia   della
          dichiarazione,  validata  dall'Ufficio   di   conservatoria
          centrale delle unita' da  diporto  (UCON)  per  il  tramite
          dello Sportello  telematico  del  diportista  (STED),  deve
          essere mantenuta a bordo. 
              4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera  a),
          possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
          cui sono adibite.».