Art. 22 
 
      Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. L'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori professionali di
vela). - 1. E' istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti l'elenco nazionale degli  istruttori  professionali  di
vela. 
  2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco  di  cui  al  comma  1
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) hanno un'eta' minima di diciotto anni; 
    b) sono in  possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
    c)  salvo  che  il  reato  sia  estinto   o   siano   intervenuti
provvedimenti  di   riabilitazione,   non   sono   stati   dichiarati
delinquenti  abituali,  professionali  o  per  tendenza,   non   sono
sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di  prevenzione
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  non  hanno
riportato condanne per uno  dei  delitti  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o  per  esercizio
abusivo della professione, o per delitto contro la moralita' pubblica
e il buon  costume,  o  per  delitti  che  comportano  l'interdizione
dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore  a  tre
anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore
a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a
tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni; 
    d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale  che
abilita all'insegnamento delle tecniche di base della  navigazione  a
vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a); 
    e) hanno stipulato la  polizza  assicurativa  a  copertura  della
responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione; 
    f) se cittadini stranieri, possiedono un  livello  di  competenza
nella conoscenza della lingua italiana  pari  almeno  al  livello  B2
(livello  intermedio  o  superiore)  del  quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza  della  lingua  italiana   si   intende   soddisfatto   se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera
b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua  italiana  come  lingua  straniera  rilasciata  da   un   ente
certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza  nella
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese  o  nella  loro
lingua madre; 
    g) certificato di idoneita' psichica e fisica di cui all'articolo
49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorita'
competente di un altro Stato membro dell'Unione  europea  in  cui  il
brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti. 
  3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b)  e  d),  non  sono
richiesti  nei  confronti   di   coloro   che   hanno   ottenuto   il
riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri
Stati membri dell'Unione europea, ovvero  conformemente  all'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.
394,  se  il  brevetto  o  la  qualifica  professionale  sono   stati
conseguiti in Paesi terzi. 
  4.   L'iscrizione   nell'elenco    nazionale    degli    istruttori
professionali di vela e'  subordinata  al  pagamento  di  un  diritto
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli introiti derivanti dalla riscossione dei  diritti  di  iscrizione
affluiscono  a  un  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   interamente
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura  delle  spese
di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di  vela  e  della
vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela. 
  5.   L'iscrizione   nell'elenco    nazionale    degli    istruttori
professionali di vela ha efficacia  per  cinque  anni.  Su  richiesta
dell'interessato, l'iscrizione e' rinnovata per altri cinque anni  se
permangono i requisiti di cui al  comma  2  e  previo  pagamento  del
diritto di cui al comma 4. Il  rinnovo  dell'iscrizione  puo'  essere
richiesto anche oltre il termine dei cinque  anni  dall'iscrizione  o
dal rinnovo precedente. 
  6. L'elenco nazionale degli istruttori  professionali  di  vela  e'
pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono  presenti  centri
velici, della Marina militare, della Lega  navale  italiana  e  della
Federazione italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - L'art. 49-sexies del citato  decreto  legislativo  18
          luglio  2005,  n.  171,  sostituito  dal  presente  decreto
          legislativo, recava: 
              «Art.  49-sexies  (Elenco  dell'istruttore  di  vela  e
          condizioni dell'iscrizione).». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  49  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,   n.   394
          (Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286): 
              «Art.    49    (Riconoscimento    titoli     abilitanti
          all'esercizio  delle  professioni).  -   1.   I   cittadini
          stranieri,  regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che
          intendono  iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed   elenchi
          speciali istituiti presso  le  amministrazioni  competenti,
          nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
          4, del testo  unico  e  del  presente  regolamento,  se  in
          possesso di  un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una
          professione,  conseguito  in  un  Paese  non   appartenente
          all'Unione europea, possono richiederne  il  riconoscimento
          ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori  autonomi
          o dipendenti delle professioni corrispondenti. 
              1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo   puo'   essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
              2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
          al  comma  1  si  applicano  le   disposizioni   deidecreti
          legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,  e2  maggio  1994,  n.
          319, compatibilmente con la natura, la  composizione  e  la
          durata della formazione professionale conseguita. 
              3. Ove ricorrano le  condizioni  previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi  di  cui  all'art.  12  del  decreto
          legislativo n.  115  del  1992e  all'art.  14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
              3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
          al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
          si trova all'estero, viene rilasciato un  visto  d'ingresso
          per studio,  per  il  periodo  necessario  all'espletamento
          della suddetta misura compensativa. 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si  applicano  anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea.».