Art. 26 
 
            Modifiche all'articolo 52 decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
comma 7, dopo le parole «progetti formativi  con»  sono  aggiunte  le
seguenti: «il Ministero della difesa, la Marina militare,». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'art. 52 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 52 (Giornata del mare e cultura marina). - 1.  La
          Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale
          «Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di  ogni
          ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura  del  mare
          inteso   come   risorsa   di   grande   valore   culturale,
          scientifico, ricreativo ed economico. 
              2.  La  Giornata  nazionale  di  cui  al  comma  1  non
          determina gli effetti civili di cui alla  legge  27  maggio
          1949, n. 260. 
              3. In occasione della giornata di cui al  comma  1  gli
          istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e   grado   possono
          promuovere   nell'ambito   della   propria   autonomia    e
          competenza, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, iniziative volte a diffondere la  conoscenza  del
          mare. 
              4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3,
          il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca,  sentiti  i  Ministri   degli   esteri   e   della
          cooperazione internazionale, dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali,  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, dello sviluppo economico  e  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  nonche'  il  Comitato
          olimpico  nazionale  italiano,  impartisce   le   opportune
          direttive. 
              5. Al fine  di  valorizzare  il  patrimonio  culturale,
          storico,  letterario  e  artistico  legato  al   mare,   in
          particolare ponendo in rilievo il contributo del mare  allo
          sviluppo sociale,  economico  e  culturale  del  territorio
          nazionale nonche'  al  fine  di  preservare  le  tradizioni
          marinaresche della comunita'  italiana,  anche  all'estero,
          possono  essere   organizzate   manifestazioni   pubbliche,
          cerimonie, incontri, nonche'  iniziative  finalizzate  alla
          costruzione  nell'opinione   pubblica   e   nelle   giovani
          generazioni della cultura e conoscenza del mare. 
              6.  Nel  rispetto  dell'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche  e  delle  prerogative   costituzionali   delle
          regioni, puo' essere inserito  nei  piani  formativi  degli
          istituti scolastici di ogni ordine e  grado  l'insegnamento
          della  cultura  del  mare   e   dell'educazione   marinara.
          L'insegnamento  e'  impartito  dai  docenti  delle   scuole
          pubbliche e private in possesso di specifiche competenze  e
          da docenti specialistici nel caso in cui non  e'  possibile
          coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto. 
              7. Gli insegnamenti di cui al comma  6  possono  essere
          realizzati tramite  specifici  progetti  formativi  con  il
          Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo  delle
          Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega
          navale  italiana,  associazioni  nazionali  di   categoria,
          nonche'  attraverso  gli   istituti   tecnici   -   settore
          tecnologico, indirizzo trasporti e logistica. 
              8. Le iniziative previste dal  presente  articolo  sono
          organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».