Art. 27 
 
        Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Vendita   e
somministrazione  di  cibi  e  bevande.   Commercio   al   dettaglio.
Inquinamento acustico»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Fermo  restando
quanto previsto dal  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene  dei  prodotti
alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di
cibo e bevande,  nonche'  le  attivita'  di  commercio  al  dettaglio
operate in mare e nelle acque  interne  mediante  unita'  da  diporto
utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare.  Con
riguardo alle bevande  alcoliche,  la  relativa  somministrazione  e'
disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle  aree  interessate  da
intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo  di  prevenire
sinistri dovuti al loro abuso.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si  riporta  l'art.   57-bis   del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 57-bis (Vendita  e  somministrazione  di  cibi  e
          bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico).  -
          1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento  (CE)  n.
          852/2004 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29
          aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni
          disciplinano  la  somministrazione  itinerante  di  cibo  e
          bevande, nonche' le attivita'  di  commercio  al  dettaglio
          operate in mare e nelle acque interne  mediante  unita'  da
          diporto utilizzate  a  tale  fine  commerciale  durante  la
          stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche,  la
          relativa somministrazione e' disciplinata in  maniera  piu'
          restrittiva nelle  aree  interessate  da  intenso  traffico
          diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri
          dovuti al loro abuso. 
              2. Con lo stesso provvedimento di cui  al  comma  1  e'
          disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi
          nautici  durante  la  stagione  balneare,  allo  scopo   di
          contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. 
              2-bis. Il Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia
          costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila  sul
          rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2,
          irrogando   le   sanzioni   previste   dalle   disposizioni
          vigenti.». 
              - Il regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  2004/852
          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  29
          aprile  2004  sull'igiene  dei  prodotti   alimentari)   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  30
          aprile 2004, n. L 139/1.