Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera e), dopo la  parola  «ovvero»  sono  inserite  le
seguenti: «fino a»; 
    b) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) unita' da
diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto  priva
a bordo di personale adibito al comando.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1.  Le  costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate: 
                a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial
          yacht: si intende ogni unita' di  cui  all'articolo  2  del
          presente codice, nonche' le  navi  di  cui  all'articolo  3
          della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                c) nave da diporto maggiore: si intende  ogni  unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,
          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; 
                d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
          scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
          secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza
          fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le  unita'  di  cui
          alla lettera e); 
                e) nave da diporto minore storica:  si  intende  ogni
          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro
          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/
          ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100  TSL,
          costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; 
                f) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                g) natante da diporto: si intende ogni unita' a  remi
          ovvero con scafo di lunghezza  pari  o  inferiore  a  dieci
          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla
          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; 
                h) moto d'acqua: si intende ogni  unita'  da  diporto
          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che
          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto
          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a
          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o
          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; 
                h-bis) unita' da diporto a controllo  remoto:  unita'
          da diporto a comando remoto  priva  a  bordo  di  personale
          adibito al comando.».