Art. 2 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a  utilizzare
il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni
economiche di cui all'articolo 10,  comma  13-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a  partire  dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'articolo 10, comma 13-bis, del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006,  n.  314,
          vedi note all'articolo 1 del presente decreto.