Art. 2 Disposizione transitoria 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 10, comma 13-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, vedi note all'articolo 1 del presente decreto.