Art. 11 Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi 1. In aggiunta ai requisiti di professionalita' e i criteri competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 10, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralita' di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attivita' e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca. 2. E' presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti: a) diversificati in termini di eta', genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti; b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1; c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalita' e non pletoricita' dell'organo. 3. Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma 1 si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attivita' svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli che discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione degli organi.