Art. 11 
 
      Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi 
 
  1. In  aggiunta  ai  requisiti  di  professionalita'  e  i  criteri
competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7  a  10,
la composizione degli organi  di  amministrazione  e  controllo  deve
essere  adeguatamente  diversificata  in  modo  da:   alimentare   il
confronto e la dialettica interna agli organi;  favorire  l'emersione
di una pluralita' di approcci e prospettive nell'analisi dei  temi  e
nell'assunzione di decisioni;  supportare  efficacemente  i  processi
aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attivita' e
dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;  tener  conto
dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione
della banca. 
  2. E' presa in considerazione, a questi  fini,  la  presenza  negli
organi di amministrazione e controllo di esponenti: 
    a) diversificati in termini di eta', genere, durata di permanenza
nell'incarico  e,  limitatamente  alle  banche   operanti   in   modo
significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli
esponenti; 
    b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a
realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1; 
    c) adeguati,  nel  numero,  ad  assicurare  funzionalita'  e  non
pletoricita' dell'organo. 
  3. Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma  1
si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della
tipologia  di  attivita'  svolta,   della   struttura   proprietaria,
dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli  che  discendono
da disposizioni di legge e  regolamentari  sulla  composizione  degli
organi.