Art. 12 
 
   Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi 
 
  1.   Ciascun   organo   identifica   preventivamente   la   propria
composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 11 e verifica successivamente  la  rispondenza
tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. 
  2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie
a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli
attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo
coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11; b)  definire  e
attuare idonei piani di formazione. 
  3. Se le misure di cui al comma 2 non sono  idonee  a  ripristinare
un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula
all'assemblea (o ad  altro  organo  cui  competono  le  nomine  degli
esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.