Art. 13 
 
 Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione 
 
  1. Quando  e'  richiesta  ai  sensi  di  disposizioni  di  legge  o
regolamentari  la  presenza  nel  consiglio  di  amministrazione   di
esponenti che soddisfino  requisiti  di  indipendenza,  si  considera
indipendente il consigliere non esecutivo per il  quale  non  ricorra
alcuna delle seguenti situazioni: 
    a) e' coniuge non legalmente separato, persona legata  in  unione
civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o  di
sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi  della  banca;
2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della  banca;
3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere  da
b) a i); 
    b) e' un partecipante nella banca; 
    c) ricopre o  ha  ricoperto  negli  ultimi  due  anni  presso  un
partecipante nella banca o societa' da questa  controllate  incarichi
di presidente del consiglio di  amministrazione,  di  gestione  o  di
sorveglianza o  di  esponente  con  incarichi  esecutivi,  oppure  ha
ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi  dodici,  incarichi  di
componente del consiglio di amministrazione,  di  sorveglianza  o  di
gestione nonche' di direzione presso un partecipante  nella  banca  o
societa' da questa controllate; 
    d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con
incarichi esecutivi nella banca; 
    e) ricopre l'incarico di  consigliere  indipendente  in  un'altra
banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche  tra  cui
intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; 
    f) ha ricoperto, per piu'  di  nove  anni  negli  ultimi  dodici,
incarichi  di  componente  del  consiglio  di   amministrazione,   di
sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso la banca; 
    g) e' esponente con incarichi esecutivi in una societa' in cui un
esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre  l'incarico  di
consigliere di amministrazione o di gestione; 
    h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o  ha  intrattenuto
nei due anni precedenti  all'assunzione  dell'incarico,  rapporti  di
lavoro  autonomo  o  subordinato  ovvero  altri  rapporti  di  natura
finanziaria, patrimoniale o professionale,  anche  non  continuativi,
con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il  suo
presidente, con le societa' controllate  dalla  banca  o  i  relativi
esponenti con incarichi esecutivi o  i  loro  presidenti,  o  con  un
partecipante  nella  banca  o  i  relativi  esponenti  con  incarichi
esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; 
    i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno  o  piu'  dei
seguenti incarichi: 
      1) membro del parlamento nazionale ed europeo,  del  Governo  o
della Commissione europea; 
      2) assessore o consigliere regionale, provinciale  o  comunale,
presidente di giunta regionale,  presidente  di  provincia,  sindaco,
presidente o componente di consiglio circoscrizionale,  presidente  o
componente del consiglio di  amministrazione  di  consorzi  fra  enti
locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni
di comuni, consigliere di amministrazione  o  presidente  di  aziende
speciali  o  istituzioni  di  cui  all'articolo   114   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere  di  Citta'
metropolitane, presidente o  componente  degli  organi  di  comunita'
montane o  isolane,  quando  la  sovrapposizione  o  contiguita'  tra
l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono  ricoperti
i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del
gruppo  bancario  di  appartenenza  sono   tali   da   comprometterne
l'indipendenza. 
  2. Le banche di credito cooperativo  che  si  dotano  dello  schema
statutario tipo  approvato  dalla  capogruppo  alla  quale  risultano
affiliate e accertato dalla  Banca  d'Italia  possono  applicare,  in
luogo dei requisiti indicati dal presente articolo,  i  requisiti  di
indipendenza previsti dallo statuto stesso. 
  3. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei
commi precedenti si applicano  ai  soggetti  che  svolgono  nell'ente
funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi. 
  4.  Il  difetto  dei  requisiti  stabiliti  dal  presente  articolo
comporta la decadenza dall'incarico di consigliere  indipendente.  Se
in  seguito  alla  decadenza  il  numero   residuo   di   consiglieri
indipendenti nell'organo e' sufficiente  ad  assicurare  il  rispetto
delle disposizioni in materia di governo  societario  per  le  banche
attuative  del  testo  unico  bancario  o   di   altre   disposizioni
dell'ordinamento che stabiliscono un  numero  minimo  di  consiglieri
indipendenti, il consigliere in  difetto  dei  requisiti  di  cui  al
presente articolo,  salvo  diversa  previsione  statutaria,  mantiene
l'incarico di consigliere non indipendente. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  114  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 114  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le   istituzioni   si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del Consiglio Comunale: 
                a) il piano-programma, comprendente un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                b) il budget economico almeno triennale; 
                c) il bilancio di esercizio; 
                d) il piano degli indicatori di bilancio. 
              8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono  fondamentali  i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
                a) il piano-programma, di  durata  almeno  triennale,
          che   costituisce   il    documento    di    programmazione
          dell'istituzione; 
                b)  il  bilancio  di  previsione  almeno   triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
                c) le variazioni di bilancio; 
                d) il rendiconto della gestione  predisposto  secondo
          lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive   modificazioni,
          completo dei relativi allegati.».