Art. 14 
 
                Requisiti di indipendenza dei sindaci 
 
  1.  Non  puo'  assumere  l'incarico  di  componente  del   collegio
sindacale chi: 
    a) si trova in una delle situazioni  indicate  nell'articolo  13,
comma 1, lettere b), g) e h); 
    b) e' coniuge non legalmente separato, persona legata  in  unione
civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della  banca;
2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate  nell'articolo
13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella  lettera  c)  del  presente
comma; 
    c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni  incarichi  di
componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonche'  di
direzione presso un partecipante nella banca, la banca o societa'  da
questa controllate. 
  2. E' fatta salva la possibilita' per un  componente  del  collegio
sindacale di svolgere l'incarico di  sindaco,  o  di  consigliere  di
sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello  stesso
gruppo bancario. 
  3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.