Art. 15 
 
             Indipendenza di giudizio e sua valutazione 
 
  1. Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di  giudizio
e consapevolezza dei doveri  e  dei  diritti  inerenti  all'incarico,
nell'interesse della sana e  prudente  gestione  della  banca  e  nel
rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. 
  2.  Tutti  gli  esponenti  comunicano  all'organo   competente   le
informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13,  comma
1, lettere a), b), c), h) e i) e  le  motivazioni  per  cui,  a  loro
avviso,  quelle  situazioni  non  inficiano  in  concreto   la   loro
indipendenza di giudizio. 
  3.  L'organo   competente   valuta   l'indipendenza   di   giudizio
dell'esponente alla luce delle informazioni e  delle  motivazioni  da
questo fornite e verifica se i presidi previsti  da  disposizioni  di
legge e  regolamentari,  nonche'  delle  eventuali  ulteriori  misure
organizzative o procedurali adottate dalla  banca  o  dall'esponente,
sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di  cui  al
comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o
le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi  previsti
dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile  e  relative
disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V  del  codice
civile; 53, commi 4 e 4-quater, e 136  del  testo  unico  bancario  e
relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del  testo  unico
della  finanza;  36  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. Se i presidi esistenti non sono ritenuti  sufficienti,  l'organo
competente puo': a) individuarne di ulteriori  e  piu'  efficaci;  b)
modificare gli specifici compiti e  ruoli  attribuiti  all'esponente,
ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente  con  l'obiettivo
indicato nel comma 1. Se le misure indicate dal  presente  comma  non
vengono  adottate  o  sono  insufficienti  a  eliminare  le   carenze
riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente
ai sensi dell'articolo 23. 
  5. L'organo competente verifica l'efficacia  dei  presidi  e  delle
misure   adottate   per   preservare   l'indipendenza   di   giudizio
dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in
concreto nello svolgimento dell'incarico. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo degli articoli  2391  e  2391-bis
          del codice civile: 
              «Art.  2391   (Interessi   degli   amministratori).   -
          L'amministratore   deve    dare    notizia    agli    altri
          amministratori e al collegio sindacale  di  ogni  interesse
          che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
          operazione  della  societa',  precisandone  la  natura,   i
          termini,  l'origine  e  la  portata;  se   si   tratta   di
          amministratore  delegato,  deve  altresi'   astenersi   dal
          compiere l'operazione,  investendo  della  stessa  l'organo
          collegiale, se si  tratta  di  amministratore  unico,  deve
          darne notizia anche alla prima assemblea utile. 
              Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione
          del  Consiglio  di   amministrazione   deve   adeguatamente
          motivare le  ragioni  e  la  convenienza  per  la  societa'
          dell'operazione. 
              Nei casi di inosservanza  a  quanto  disposto  nei  due
          precedenti commi del presente articolo ovvero nel  caso  di
          deliberazioni  del  consiglio  o  del  comitato   esecutivo
          adottate  con  il  voto  determinante   dell'amministratore
          interessato, le  deliberazioni  medesime,  qualora  possano
          recare danno alla societa', possono essere impugnate  dagli
          amministratori  e  dal  collegio  sindacale  entro  novanta
          giorni dalla loro  data;  l'impugnazione  non  puo'  essere
          proposta da chi ha consentito  con  il  proprio  voto  alla
          deliberazione se  sono  stati  adempiuti  gli  obblighi  di
          informazione previsti dal primo comma. In  ogni  caso  sono
          salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in  base
          ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
              L'amministratore  risponde  dei  danni  derivati   alla
          societa' dalla sua azione od omissione. 
              L'amministratore risponde altresi' dei danni che  siano
          derivati alla  societa'  dalla  utilizzazione  a  vantaggio
          proprio o di terzi  di  dati,  notizie  o  opportunita'  di
          affari appresi nell'esercizio del suo incarico. 
              «Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate). -  Gli
          organi di amministrazione delle societa' che fanno  ricorso
          al  mercato  del  capitale  di  rischio  adottano,  secondo
          principi  generali  indicati  dalla  Consob,   regole   che
          assicurano la trasparenza e la  correttezza  sostanziale  e
          procedurale delle  operazioni  con  parti  correlate  e  li
          rendono noti nella relazione sulla gestione;  a  tali  fini
          possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione
          della  natura,   del   valore   o   delle   caratteristiche
          dell'operazione. 
              I principi e le regole  previsti  dal  primo  comma  si
          applicano alle operazioni realizzate direttamente o per  il
          tramite  di  societa'   controllate   e   disciplinano   le
          operazioni stesse in termini di competenza decisionale,  di
          motivazione e  di  documentazione.  L'organo  di  controllo
          vigila sull'osservanza delle regole adottate ai  sensi  del
          primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. 
              La Consob, nel definire i principi indicati  nel  primo
          comma, individua, in conformita'  all'art.  9-quater  della
          direttiva 2007/36/CE, almeno: 
                a) le soglie di rilevanza delle operazioni con  parti
          correlate tenendo conto di indici  quantitativi  legati  al
          controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu'
          parametri  dimensionali  della  societa'.  La  Consob  puo'
          individuare anche criteri di rilevanza  che  tengano  conto
          della natura dell'operazione e  della  tipologia  di  parte
          correlata; 
                b) regole procedurali e di trasparenza  proporzionate
          rispetto  alla  rilevanza  e  alle  caratteristiche   delle
          operazioni, alle  dimensioni  della  societa'  ovvero  alla
          tipologia  di  societa'  che  fa  ricorso  al  mercato  del
          capitale  di  rischio,  nonche'   i   casi   di   esenzione
          dall'applicazione, in tutto  o  in  parte,  delle  predette
          regole; 
                c) i casi in cui gli amministratori,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 2391, e gli  azionisti  coinvolti
          nell'operazione sono tenuti ad  astenersi  dalla  votazione
          sulla  stessa  ovvero  misure  di  salvaguardia  a   tutela
          dell'interesse della societa' che  consentono  ai  predetti
          azionisti    di    prendere    parte     alla     votazione
          sull'operazione.». 
              Il Capo IX del Titolo V (Delle societa')  del  Libro  V
          (Del  Lavoro)  del  codice  civile   reca:   «Direzione   e
          coordinamento di societa'». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  53,  commi  4  e
          4-quater, e 136 del citato decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385: 
              «Art.  53  (Vigilanza  regolamentare).  -   1.   -   3.
          (Omissis). 
              4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
          l'assunzione, da parte delle banche o dei  gruppi  bancari,
          di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
          esercitare,  direttamente  o  indirettamente,  un'influenza
          sulla gestione della banca o del  gruppo  bancario  nonche'
          dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i  soci  e  gli
          amministratori,  fermi  restando  gli   obblighi   previsti
          dall'art.  2391,  primo  comma,  del  codice   civile,   si
          astengono dalle deliberazioni in cui abbiano  un  interesse
          in conflitto, per conto proprio o di terzi.  Ove  verifichi
          in concreto  l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di
          interessi, la Banca d'Italia puo'  stabilire  condizioni  e
          limiti  specifici  per  l'assunzione  delle  attivita'   di
          rischio. 
              4-bis. - 4-ter. (Omissis) 
              4-quater. La Banca  d'Italia  dis.ciplina  i  conflitti
          d'interessi tra le banche e i soggetti indicati  nel  comma
          4, in relazione ad altre tipologie di  rapporti  di  natura
          economica. 
              (Omissis)». 
              «Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). -  1.
          Chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,   direzione   e
          controllo presso una banca non puo' contrarre  obbligazioni
          di qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di  compravendita,
          direttamente  od   indirettamente,   con   la   banca   che
          amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
          dell'organo di  amministrazione  presa  all'unanimita'  con
          l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto
          favorevole di tutti i componenti dell'organo di  controllo,
          fermi restando gli obblighi previsti dal codice  civile  in
          materia di interessi degli amministratori e  di  operazioni
          con  parti  correlate.  E'  facolta'   del   Consiglio   di
          amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di
          cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita'  ivi
          previste. 
              2. 
              2-bis. 
              3. L'inosservanza delle disposizioni  del  comma  1  e'
          punita con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa
          da 206 a 2.066 euro.». 
              - Si riporta il testo del comma  2-novies  dell'art.  6
          del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.  6  (Poteri  regolamentari).  -  01.  -  2-octies
          (Omissis). 
              2-novies. I soci  e  gli  amministratori  dei  soggetti
          abilitati, fermi restando gli obblighi  previsti  dall'art.
          2391, primo comma, del codice civile,  si  astengono  dalle
          deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per
          conto proprio o di terzi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art. 36 (Tutela  della  concorrenza  e  partecipazioni
          personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).
          - 1.  E'  vietato  ai  titolari  di  cariche  negli  organi
          gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai  funzionari
          di vertice di imprese o  gruppi  di  imprese  operanti  nei
          mercati del credito, assicurativi e finanziari di  assumere
          o esercitare  analoghe  cariche  in  imprese  o  gruppi  di
          imprese concorrenti. 
              2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si  intendono
          concorrenti le imprese o i gruppi di imprese  tra  i  quali
          non vi sono rapporti di  controllo  ai  sensi  dell'art.  7
          della legge 10 ottobre 1990,  n.  287  e  che  operano  nei
          medesimi mercati del prodotto e geografici. 
              2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1,  i  titolari  di
          cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta
          giorni dalla  nomina.  Decorso  inutilmente  tale  termine,
          decadono  da  entrambe  le  cariche  e  la   decadenza   e'
          dichiarata  dagli   organi   competenti   degli   organismi
          interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del
          termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In
          caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata  dall'autorita'
          di vigilanza di settore competente. 
              2-ter. In sede di prima applicazione,  il  termine  per
          esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo  periodo,
          e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  legge  di   conversione   del   presente
          decreto.».