Art. 17 Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa 1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa non puo' assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre societa' commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi. 2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella banca. 3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7.