Art. 17 
 
Limiti al cumulo degli incarichi  degli  esponenti  delle  banche  di
            maggiori dimensioni o complessita' operativa 
 
  1. Salvo quanto previsto  all'articolo  19,  ciascun  esponente  di
banche di maggiori  dimensioni  o  complessita'  operativa  non  puo'
assumere un numero complessivo di incarichi  in  banche  o  in  altre
societa' commerciali superiore  a  una  delle  seguenti  combinazioni
alternative: 
    a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; 
    b) n. 4 incarichi non esecutivi. 
  2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al  comma  1,  si  include
l'incarico ricoperto nella banca. 
  3. L'organo competente pronuncia  la  decadenza  nel  caso  in  cui
accerti il  superamento  del  limite  al  cumulo  degli  incarichi  e
l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che
determinano il superamento del limite  in  tempo  utile  rispetto  al
termine indicato all'articolo 23, comma 7.