Art. 18 
 
        Esenzioni e modalita' di aggregazione degli incarichi 
 
  1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 non si
applicano agli esponenti  che  ricoprono  nella  banca  incarichi  in
rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici. 
  2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di  cui
all'articolo  17,  non  si  considerano   gli   incarichi   ricoperti
dall'esponente: 
    a) presso societa' o enti  il  cui  unico  scopo  consiste  nella
gestione degli interessi privati di un esponente o  del  coniuge  non
legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza  di
fatto, parente o affine entro il quarto grado e  che  non  richiedono
nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; 
    b)  in   qualita'   di   professionista   presso   societa'   tra
professionisti; 
    c) quale sindaco supplente. 
  3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di  cui
all'articolo 17, si considera come un unico incarico l'insieme  degli
incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: 
    a) all'interno del medesimo gruppo; 
    b)  in  banche  appartenenti  al  medesimo  sistema   di   tutela
istituzionale; 
    c) nelle societa', non rientranti nel gruppo,  in  cui  la  banca
detiene una partecipazione qualificata come definita dal  regolamento
(UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36. 
  4. Qualora ricorrano contestualmente piu' di uno dei casi di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi  si  sommano  cumulandosi
tra loro. 
  5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato
come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti  nelle
situazioni di cui al comma 3, lettere a),  b)  e  c),  e'  esecutivo;
negli altri casi e' considerato come incarico non esecutivo. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi  e
          le imprese di investimento e che  modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012,  come  modificato  dal  regolamento  (UE)
          2019/876 si veda nelle note all'art. 1.