Art. 19 
 
         Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo 
 
  1. L'assunzione di un incarico non esecutivo  aggiuntivo,  rispetto
ai limiti indicati all'articolo 17 e  determinati  anche  in  base  a
quanto previsto dall'articolo 18, e' consentita a condizione che  non
pregiudichi la possibilita' per l'esponente di dedicare  all'incarico
presso la banca tempo adeguato  per  svolgere  in  modo  efficace  le
proprie funzioni. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1  l'organo  competente  prende  in
considerazione, tra l'altro: 
    a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico
esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari; 
    b) la dimensione, l'attivita' e la complessita' della banca o  di
altra societa' commerciale presso  cui  verrebbe  assunto  l'incarico
aggiuntivo; 
    c) la durata dell'incarico aggiuntivo; 
    d) il  livello  di  competenza  maturato  dall'esponente  per  lo
svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie  tra  i
diversi incarichi. 
  3. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente  articolo
non e' consentito all'esponente che: 
    a) ricopre presso la banca il ruolo di  amministratore  delegato,
direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del
collegio sindacale, del  consiglio  di  gestione,  del  consiglio  di
sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro
comitato endoconsiliare; 
    b) beneficia, per  gli  altri  incarichi,  dell'applicazione  del
meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3. 
  4. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente  articolo
non puo' beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione
previsto dall'articolo 18, comma 3. 
  5. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto  stabilito
dall'articolo 17, comma 3.