Art. 19 Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo 1. L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati all'articolo 17 e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 18, e' consentita a condizione che non pregiudichi la possibilita' per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro: a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari; b) la dimensione, l'attivita' e la complessita' della banca o di altra societa' commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; c) la durata dell'incarico aggiuntivo; d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi. 3. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non e' consentito all'esponente che: a) ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare; b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3. 4. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non puo' beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3. 5. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3.