Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle banche italiane e alle societa' capogruppo di gruppi bancari. 2. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'articolo 20. 3. Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli 11 e 12 nonche' delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalita' degli esponenti si applica, per tutti gli intermediari e istituti sopra indicati, quanto stabilito dall'articolo 8, commi 1 e 4, e dall'articolo 9. L'articolo 10 si applica solo al Presidente, agli esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta. L'articolo 15 si applica a tutti gli esponenti degli intermediari finanziari significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta. 4. Agli esponenti dei confidi di cui all'articolo 112 del testo unico bancario il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 3. 5. Agli esponenti dei sistemi di garanzia dei depositanti il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli da 10 a 12 nonche' delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalita' degli esponenti si applicano gli articoli 7 e 9.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge. 2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa' consortile a responsabilita' limitata. 4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. 7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'art. 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. 8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.».