Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  agli  esponenti  delle  banche
italiane e alle societa' capogruppo di gruppi bancari. 
  2. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche
di maggiori dimensioni o complessita' operativa il  presente  decreto
si applica secondo quanto previsto dall'articolo 20. 
  3. Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti  di
moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente  decreto
si applica ad eccezione degli articoli 11 e 12 nonche' delle  Sezioni
V e VI.  Con  riferimento  ai  requisiti  di  professionalita'  degli
esponenti si applica, per tutti gli  intermediari  e  istituti  sopra
indicati,  quanto  stabilito  dall'articolo  8,  commi  1  e   4,   e
dall'articolo 9. L'articolo 10 si applica solo  al  Presidente,  agli
esponenti con  incarichi  esecutivi  e  ai  componenti  del  collegio
sindacale, del consiglio  di  sorveglianza  e  del  comitato  per  il
controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di
istituti di moneta elettronica e di istituti di  pagamento  rilevanti
per la natura  specifica  dell'attivita'  svolta.  L'articolo  15  si
applica  a  tutti  gli  esponenti   degli   intermediari   finanziari
significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli  istituti
di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta. 
  4. Agli esponenti dei confidi di cui  all'articolo  112  del  testo
unico bancario  il  presente  decreto  si  applica  limitatamente  ai
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 3. 
  5. Agli esponenti  dei  sistemi  di  garanzia  dei  depositanti  il
presente decreto si applica ad eccezione degli articoli da  10  a  12
nonche' delle Sezioni  V  e  VI.  Con  riferimento  ai  requisiti  di
professionalita' degli esponenti si applicano gli articoli 7 e 9. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 112 del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 112 (Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano  in
          via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
          i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
          disposizioni dettate dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge. 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni, nonche' al possesso da parte di  coloro  che
          detengono  partecipazioni  e  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo  dei
          requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
          25 e 26. La sede  legale  e  quella  amministrativa  devono
          essere situate nel territorio della Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106. La Banca d'Italia  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, gli elementi da prendere  in  considerazione
          per il calcolo del  volume  di  attivita'  finanziaria.  In
          deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo  i  confidi
          possono  adottare  la  forma  di  societa'   consortile   a
          responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
                a)    prestazione    di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
          pubblici di agevolazione; 
                c) stipula,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in   via
          residuale, concedere altre forme di finanziamento ai  sensi
          dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco
          di cui all'art.  111,  comma  1,  e  possono  continuare  a
          svolgere  la  propria  attivita',  in  considerazione   del
          carattere  marginale  della  stessa,  nel  rispetto   delle
          modalita' operative e dei limiti  quantitativi  determinati
          dal CICR. 
              8. Le agenzie di prestito su pegno  previste  dall'art.
          115  del  reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
          sottoposte  alle  disposizioni  dell'art.  106.  La   Banca
          d'Italia   puo'   dettare   disposizioni   per    escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo.».