Art. 20 Norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa 1. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa si applicano gli articoli 3, 4 e 5. 2. Si applica inoltre l'articolo 10 limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7, 8 e 9, e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza puo' essere omessa per i responsabili delle principali funzioni aziendali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una banca di maggiori dimensioni o complessita' operativa.