Art. 20 
 
Norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali
  delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa 
 
  1. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche
di maggiori dimensioni o  complessita'  operativa  si  applicano  gli
articoli 3, 4 e 5. 
  2. Si applica inoltre l'articolo 10 limitatamente al  comma  1,  ad
eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7, 8  e  9,  e  ai
commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza puo' essere
omessa per i responsabili delle  principali  funzioni  aziendali  che
abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza  di  almeno  tre
anni negli ultimi sei anni, in una banca  di  maggiori  dimensioni  o
complessita' operativa.