Art. 21 
 
              Banche che adottano il sistema dualistico 
 
  1. Almeno tre componenti del consiglio di  sorveglianza  possiedono
sia  i  requisiti  di  professionalita'  previsti   per   i   sindaci
dall'articolo 9 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 14;
se e' costituito il «comitato per  il  controllo  interno»  ai  sensi
delle disposizioni in materia di  governo  societario  attuative  del
testo unico bancario, il possesso di tali requisiti e' verificato sui
suoi componenti. 
  2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono  i
requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma  2,  per
gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale
incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei
componenti   del   consiglio   di   gestione   della   banca,   degli
amministratori delle societa' da questa controllate e delle  societa'
sottoposte a comune controllo, nonche' coloro che  sono  legati  alla
banca, o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte  a
comune  controllo  da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un   rapporto
continuativo di  consulenza  o  di  prestazione  d'opera  retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
l'indipendenza. 
  3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione,  qualificati  come
indipendenti ai  sensi  di  disposizioni  di  legge  o  regolamentari
possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13. 
  4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti
di  professionalita'  previsti  all'articolo  7,  comma  3,  per   il
presidente  del  consiglio  di  amministrazione  o  quelli   previsti
all'articolo 9, comma 3, per il presidente del collegio sindacale. 
  5.  Ai  componenti  del  consiglio  di   gestione   si   applicano,
coerentemente  con  la  funzione  svolta  da  ciascuno  di  essi,  le
disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione
si applicano i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7,
comma 3. 
  6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto  stabilito
dall'articolo 8.