Art. 21 Banche che adottano il sistema dualistico 1. Almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza possiedono sia i requisiti di professionalita' previsti per i sindaci dall'articolo 9 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 14; se e' costituito il «comitato per il controllo interno» ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario attuative del testo unico bancario, il possesso di tali requisiti e' verificato sui suoi componenti. 2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 2, per gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione della banca, degli amministratori delle societa' da questa controllate e delle societa' sottoposte a comune controllo, nonche' coloro che sono legati alla banca, o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13. 4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3, per il presidente del consiglio di amministrazione o quelli previsti all'articolo 9, comma 3, per il presidente del collegio sindacale. 5. Ai componenti del consiglio di gestione si applicano, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi, le disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3. 6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.