Art. 22 
 
              Banche che adottano il sistema monistico 
 
  1. Agli esponenti che non siano  componenti  del  comitato  per  il
controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita'
previsti dall'articolo 7, coerentemente con  la  funzione  svolta  da
ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti  ai  sensi  di
disposizioni di legge  o  regolamentari  possiedono  i  requisiti  di
indipendenza previsti all'articolo 13. 
  2. Ai componenti del comitato per il controllo  sulla  gestione  si
applica l'articolo 9 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza,
l'articolo 14; il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)
non opera se l'incarico di consigliere di  amministrazione  e'  stato
ricoperto  come  componente  del  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione nella banca. E' consentito ai componenti del comitato per il
controllo sulla gestione di  assumere  la  carica  di  sindaco  o  di
consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del gruppo bancario. 
  3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto  stabilito
dall'articolo 8.