Art. 22 Banche che adottano il sistema monistico 1. Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti dall'articolo 7, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13. 2. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l'articolo 9 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'articolo 14; il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere di amministrazione e' stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nella banca. E' consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del gruppo bancario. 3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.