Art. 23 
 
            Valutazione da parte degli organi competenti 
 
  1. Gli organi competenti valutano l'idoneita' degli esponenti e dei
responsabili   delle   principali   funzioni    aziendali,    nonche'
l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto
dei limiti al cumulo degli incarichi, in occasione della loro  nomina
e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche  in
relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono  sulla
situazione  dell'esponente  o  responsabile,  sul  ruolo  da   questi
ricoperto   nell'ambito   dell'organizzazione   aziendale   o   sulla
composizione collettiva dell'organo. 
  2. La valutazione  da  effettuare  in  occasione  della  nomina  e'
condotta, di norma, prima che l'esponente o il  responsabile  di  una
delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico,  quando
la nomina  non  spetta  all'assemblea;  negli  altri  casi,  essa  e'
condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine  previsto  al
comma 7. 
  3. In occasione dei rinnovi successivi alla  prima  nomina  non  e'
necessaria  una  nuova  verifica,  salvo  il  ricorrere   di   eventi
sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al  comma  1.
La nomina da parte  dell'assemblea  dell'amministratore  nominato  in
sostituzione  ai  sensi  dell'articolo  2386  del  codice  civile  si
considera un rinnovo. Nel  caso  in  cui  sia  necessaria  una  nuova
verifica, essa puo' essere limitata ai soli  profili  sui  quali  gli
eventi sopravvenuti incidono. 
  4.  Gli  esponenti  e  i  responsabili  delle  principali  funzioni
aziendali forniscono tutte le informazioni necessarie per  permettere
all'organo competente di  svolgere  le  verifiche  e  le  valutazioni
richieste   dal   presente   regolamento,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Essi trasmettono le
informazioni in occasione  della  nomina  e  in  presenza  di  eventi
sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1. 
  5. La trasmissione delle informazioni da parte  degli  esponenti  e
dei responsabili delle principali funzioni  aziendali  deve  avvenire
con modalita' e tempi idonei a consentire  all'organo  competente  di
svolgere le verifiche e le valutazioni anche  in  considerazione  del
coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo. 
  6. L'organo competente effettua la  valutazione  sulla  base  delle
informazioni  fornite  e  di  ogni   altra   informazione   rilevante
disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e  analitico
riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle  motivazioni  in
base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il responsabile  di  una
delle principali funzioni aziendali. Se sono riscontrati  difetti  di
idoneita' che, ai sensi  del  presente  regolamento,  possono  essere
colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali
di esse sono state adottate e specifica le ragioni per  le  quali,  a
giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad  assicurare
il rispetto dei  requisiti  e  dei  criteri  stabiliti  dal  presente
decreto. 
  7. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza  dell'evento
sopravvenuto,   l'organo   competente    pronuncia    la    decadenza
dell'esponente, con l'astensione dell'esponente  interessato,  o  dei
responsabili delle principali funzioni aziendali  quando  accerta  il
difetto di idoneita' ai sensi del presente decreto e questo non  puo'
essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui cio'  e'
ammesso ai sensi del presente regolamento, o  tali  misure  non  sono
state adottate. 
  8. Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti  o  di
esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente  acquisisce  il
motivato parere del comitato nomine o, se non presente,  degli  altri
consiglieri indipendenti, nonche' dell'organo di controllo se diverso
dall'organo  competente,  sul  merito  delle   valutazioni   relative
all'idoneita'  dell'esponente.  La  decadenza  e'  pronunciata  dalla
maggioranza dei  componenti  dell'organo  o  dalla  maggioranza  piu'
elevata  eventualmente  prevista  dallo  statuto,  con   l'astensione
dell'esponente interessato. L'organo  informa  alla  prima  occasione
utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza. 
  9.  Nei  confronti  dei  responsabili  delle  principali   funzioni
aziendali e del direttore generale la decadenza comporta la rimozione
dall'ufficio  ricoperto,  senza   pregiudizio   per   la   disciplina
applicabile al rapporto di lavoro presso la banca. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2386 del codice civile: 
              «Art. 2386 (Sostituzione degli  amministratori).  -  Se
          nel corso dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
          amministratori, gli  altri  provvedono  a  sostituirli  con
          deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche'  la
          maggioranza  sia  sempre   costituita   da   amministratori
          nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi'  nominati
          restano in carica fino alla prossima assemblea. 
              Se  viene  meno  la  maggioranza  degli  amministratori
          nominati dall'assemblea, quelli rimasti  in  carica  devono
          convocare l'assemblea perche'  provveda  alla  sostituzione
          dei mancanti. 
              Salvo   diversa   disposizione    dello    statuto    o
          dell'assemblea, gli amministratori nominati  ai  sensi  del
          comma precedente  scadono  insieme  con  quelli  in  carica
          all'atto della loro nomina. 
              Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che
          a seguito della cessazione di taluni  amministratori  cessi
          l'intero consiglio, l'assemblea per  la  nomina  del  nuovo
          consiglio  e'  convocata  d'urgenza  dagli   amministratori
          rimasti in  carica;  lo  statuto  puo'  tuttavia  prevedere
          l'applicazione  in  tal  caso  di   quanto   disposto   nel
          successivo comma. 
              Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
          amministratori,     l'assemblea     per      la      nomina
          dell'amministratore o  dell'intero  consiglio  deve  essere
          convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il  quale  puo'
          compiere   nel   frattempo   gli    atti    di    ordinaria
          amministrazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  329  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 329 (Obbligo del  segreto).  -  1.  Gli  atti  di
          indagine compiuti dal pubblico ministero  e  dalla  polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di pani di essi. In  tal
          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la
          segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.».