Art. 24 
 
           Verifica dell'autorita' di vigilanza competente 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del testo unico bancario, la
Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa  stabiliti,  valuta
l'idoneita' degli  esponenti  e  dei  responsabili  delle  principali
funzioni  aziendali,  l'adeguatezza  della  composizione   collettiva
dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi  anche
sulla  base  dell'analisi  compiuta  dall'organo  competente  per  la
verifica, nonche' delle eventuali misure  correttive  adottate  dalla
banca, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 16. 
  2. La Banca d'Italia, fermi i poteri  che  le  sono  attribuiti  ai
sensi  del  testo  unico  bancario  e  delle  relative   disposizioni
attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi  casi  e  sulla
base dei medesimi  criteri  previsti  dal  presente  decreto  per  le
valutazioni degli organi competenti. 
  3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea  in  materia
di idoneita' degli esponenti  e  dei  responsabili  delle  principali
funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli  organi  e
limiti al  cumulo  degli  incarichi  nelle  banche  qualificate  come
significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024  del  15  ottobre
2013. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 26 del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.  1024
          del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle note alle premesse.