Art. 24 Verifica dell'autorita' di vigilanza competente 1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del testo unico bancario, la Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, valuta l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonche' delle eventuali misure correttive adottate dalla banca, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 16. 2. La Banca d'Italia, fermi i poteri che le sono attribuiti ai sensi del testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti. 3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Note all'art. 24: - Il testo del comma 6 dell'art. 26 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle note alle premesse.