Art. 25 
 
               Disposizioni finali e di coordinamento 
 
  1. Resta  ferma  la  possibilita'  per  gli  statuti  di  prevedere
requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo  degli  incarichi  degli
esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli  previsti  dal  presente
decreto. 
  2. Restano ferme le altre  disposizioni  di  legge  e  la  relativa
disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti  e  dei
responsabili  delle  principali   funzioni   aziendali   nonche'   di
composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative  alle
societa' quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti
di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ai fini della valutazione della correttezza di cui  all'articolo
5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al  personale
ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico  bancario
o della Parte V del testo unico della  finanza  vigenti  prima  della
data  di  entrata  in  vigore  delle  modifiche  recate  dal  decreto
legislativo 12 maggio 2015,  n.  72,  nonche'  quelle  irrogate  agli
esponenti  o  al  personale  ai  sensi  di  altre  disposizioni   che
consentono di  applicare  esclusivamente  a  tali  soggetti  sanzioni
amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o  dall'ente
di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
d), sono prese in considerazione  solo  se  le  sanzioni  relative  a
condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5,  comma
2, lettera f), complessivamente  considerate,  sono  almeno  pari  al
massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale
piu' elevato. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art. 36 del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle note all'art. 15. 
              -  Il  Titolo  VIII  (Sanzioni)  del   citato   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  comprende   gli
          articoli  da  130  a  145-quater  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  230   del   30   settembre   1993,
          Supplemento ordinario n. 92. 
              - La Parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n.  58  reca:  «Sanzioni»  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del  26  marzo  1998,  Supplemento
          ordinario n. 52. 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72  recante
          «Attuazione della Direttiva  2013/36/UE,  che  modifica  la
          Direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE, per  quanto  concerne  l'accesso  all'attivita'
          degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli  enti
          creditizi e sulle imprese  di  investimento.  Modifiche  al
          Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al  Decreto
          Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 12 giugno  2015,
          n. 134.