Art. 26 
 
               Norme transitorie ed entrata in vigore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  12
maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si
applicano alle nomine successive  alla  data  della  sua  entrata  in
vigore. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.   72.   E'
considerato nuova nomina il primo rinnovo  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a  tale
data. 
  2. Per i responsabili delle principali funzioni aziendali in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  le  valutazioni
di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei  mesi  una  volta
decorso il termine di due anni da quella data. 
  3. Per gli esponenti che sono stati  nominati  in  sostituzione  ai
sensi dell'articolo 2386  del  codice  civile  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte
dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina. 
  4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si  applicano  in
caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo  2401
del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. E' considerata  nuova  nomina
il primo  rinnovo  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto del sindaco  effettivo  subentrato  nei  termini  di  cui  al
precedente periodo. 
  5. Nelle banche di minore dimensione e complessita'  operativa  per
il primo rinnovo avvenuto tra  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e il  31  dicembre  2021:  i)  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera f)  possono  assumere  la
carica di amministratore indipendente coloro che hanno  rivestito  la
carica di amministratore indipendente per non  piu'  di  dodici  anni
negli ultimi quindici presso la banca; ii) l'articolo  13,  comma  1,
lettera g) non si applica. 
  6. Per i  confidi  le  valutazioni  di  cui  all'articolo  23  sono
effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
112 del testo unico bancario anche per gli esponenti gia' in carica. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7  dell'art.  2
          del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72: 
              «Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali  concernenti
          le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385). - 1. - 6. (Omissis) 
              7. La disciplina attuativa emanata ai  sensi  dell'art.
          26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come
          modificato dal presente  decreto  legislativo,  si  applica
          alle nomine successive  alla  data  della  sua  entrata  in
          vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi  l'art.
          26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella
          versione precedente alle modifiche apportate  dal  presente
          decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 
              (Omissis)». 
              -  Il  testo  dell'art.  2386  del  codice  civile   e'
          riportato nelle note all'art. 23. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2401 del codice civile: 
              «Art. 2401 (Sostituzione).  -  In  caso  di  morte,  di
          rinunzia  o  di  decadenza  di  un  sindaco,  subentrano  i
          supplenti in ordine di eta', nel rispetto  dell'art.  2397,
          secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino  alla
          prossima assemblea, la quale deve  provvedere  alla  nomina
          dei   sindaci   effettivi   e   supplenti   necessari   per
          l'integrazione del collegio, nel rispetto  dell'art.  2397,
          secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con  quelli
          in carica. 
              In caso di sostituzione del presidente,  la  presidenza
          e' assunta fino alla prossima assemblea  dal  sindaco  piu'
          anziano. 
              Se con i sindaci supplenti non si completa il  collegio
          sindacale,  deve  essere  convocata   l'assemblea   perche'
          provveda all'integrazione del collegio medesimo.». 
              - Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.