Art. 26 Norme transitorie ed entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. E' considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data. 2. Per i responsabili delle principali funzioni aziendali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data. 3. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. E' considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo. 5. Nelle banche di minore dimensione e complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera f) possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso la banca; ii) l'articolo 13, comma 1, lettera g) non si applica. 6. Per i confidi le valutazioni di cui all'articolo 23 sono effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario anche per gli esponenti gia' in carica.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72: «Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. - 6. (Omissis) 7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. (Omissis)». - Il testo dell'art. 2386 del codice civile e' riportato nelle note all'art. 23. - Si riporta il testo dell'art. 2401 del codice civile: «Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo.». - Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle premesse.