Art. 3 
 
              Requisiti di onorabilita' degli esponenti 
 
  1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: 
    a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in  un'altra
delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 
      1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in
materia   societaria   e   fallimentare,    bancaria,    finanziaria,
assicurativa,  di   servizi   di   pagamento,   antiriciclaggio,   di
intermediari abilitati all'esercizio dei servizi  di  investimento  e
delle gestioni  collettive  del  risparmio,  di  mercati  e  gestione
accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,    270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,
418, 640 del codice penale; 
      2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un  anno,  per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo; 
    c)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di
interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e  delle  imprese  ovvero  di  interdizione  temporanea  o
permanente  dallo  svolgimento  di   funzioni   di   amministrazione,
direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter,  comma  3,  del
testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3  e  3-bis,  del
testo  unico  della  finanza,  o  in  una  delle  situazioni  di  cui
all'articolo 187-quater del testo unico della finanza. 
  2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro  ai  quali  sia
stata applicata con sentenza  definitiva  su  richiesta  delle  parti
ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: 
    a)  dal  comma  1,  lettera  b),   numero   1   salvo   il   caso
dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445,  comma  2,  del
codice di procedura penale; 
    b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata  in
essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del  reato  ai  sensi
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale. 
  4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al  comma  2  sono
fatti salvi gli effetti della riabilitazione  e  della  revoca  della
sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo  673,  comma
1, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile: 
              «Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di  decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 270-bis,  270-ter,
          270-quater, 270-quater.1,  270-quinquies,  270-quinquies.1,
          270-quinquies.2, 270-sexies, 416,  416-bis,  416-ter,  418,
          640 del codice penale: 
              «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
          anche   internazionale   o   di    eversione    dell'ordine
          democratico). - Chiunque promuove, costituisce,  organizza,
          dirige  o  finanzia  associazioni  che  si  propongono   il
          compimento di atti di violenza con finalita' di  terrorismo
          o di eversione dell'ordine democratico  e'  punito  con  la
          reclusione da sette a quindici anni. 
              Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
          reclusione da cinque a dieci anni. 
              Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo
          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.». 
              «Art. 270-ter (Assistenza agli associati). -  Chiunque,
          fuori dei casi di concorso nel reato o di  favoreggiamento,
          da'  rifugio  o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi   di
          trasporto,  strumenti  di  comunicazione  a  taluna   delle
          persone che partecipano alle  associazioni  indicate  negli
          articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione  fino  a
          quattro anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuativamente. 
              Non e' punibile chi commette il fatto in favore  di  un
          prossimo congiunto.». 
              «Art.  270-quater  (Arruolamento   con   finalita'   di
          terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al  di  fuori
          dei casi di  cui  all'art.  270-bis,  arruola  una  o  piu'
          persone per il compimento di atti  di  violenza  ovvero  di
          sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di
          terrorismo, anche  se  rivolti  contro  uno  Stato  estero,
          un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con
          la reclusione da sette a quindici anni. 
              Fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, e salvo il caso
          di addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la
          pena della reclusione da cinque a otto anni.». 
              «Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per
          finalita' di terrorismo). - Fuori  dai  casi  di  cui  agli
          articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia
          o propaganda viaggi in  territorio  estero  finalizzati  al
          compimento delle condotte con finalita'  di  terrorismo  di
          cui all'art. 270-sexies, e' punito  con  la  reclusione  da
          cinque a otto anni.» 
              «Art. 270-quinquies  (Addestramento  ad  attivita'  con
          finalita' di terrorismo anche internazionale). -  Chiunque,
          al di fuori dei casi di cui all'art.  270-bis,  addestra  o
          comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o  sull'uso
          di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di  altre  armi,
          di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
          nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di
          atti di violenza ovvero di sabotaggio di  servizi  pubblici
          essenziali, con finalita' di terrorismo, anche  se  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale, e' punito con la  reclusione  da  cinque  a
          dieci anni. La stessa pena si applica nei  confronti  della
          persona  addestrata,  nonche'  della  persona  che   avendo
          acquisito,  anche  autonomamente,  le  istruzioni  per   il
          compimento degli atti di cui  al  primo  periodo,  pone  in
          essere   comportamenti   univocamente   finalizzati    alla
          commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies. 
              Le pene previste dal presente articolo  sono  aumentate
          se il  fatto  di  chi  addestra  o  istruisce  e'  commesso
          attraverso strumenti informatici o telematici.». 
              «Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento  di  condotte  con
          finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei  casi
          di cui agli articoli  270-bis  e  270-quater.1,  raccoglie,
          eroga o mette a disposizione beni o  denaro,  in  qualunque
          modo realizzati, destinati a essere in  tutto  o  in  parte
          utilizzati per il compimento delle condotte  con  finalita'
          di terrorismo di cui all'art. 270-sexies e' punito  con  la
          reclusione da  sette  a  quindici  anni,  indipendentemente
          dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione  delle
          citate condotte. 
              Chiunque deposita o  custodisce  i  beni  o  il  denaro
          indicati al primo comma e'  punito  con  la  reclusione  da
          cinque a dieci anni.». 
              «Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione  di  beni  o  denaro
          sottoposti a  sequestro). -  Chiunque  sottrae,  distrugge,
          disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti  a
          sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
          finalita' di terrorismo  di  cui  all'art.  270-sexies,  e'
          punito con la reclusione da due a sei anni e con  la  multa
          da euro 3.000 a euro 15.000.». 
              «Art.   270-sexies   (Condotte   con    finalita'    di
          terrorismo). -  1.  Sono  considerate  con   finalita'   di
          terrorismo le condotte che, per la loro natura o  contesto,
          possono  arrecare  grave   danno   ad   un   Paese   o   ad
          un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo
          di  intimidire  la  popolazione  o  costringere  i   poteri
          pubblici o un'organizzazione internazionale  a  compiere  o
          astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o
          distruggere   le    strutture    politiche    fondamentali,
          costituzionali, economiche e  sociali  di  un  Paese  o  di
          un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte
          definite  terroristiche  o  commesse   con   finalita'   di
          terrorismo  da  convenzioni  o  altre  norme   di   diritto
          internazionale vincolanti per l'Italia.». 
              «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti,  coloro  che   promuovono   o   costituiscono   od
          organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
              Per il solo fatto di partecipare  all'associazione,  la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              I capi soggiacciono alla stessa pena  stabilita  per  i
          promotori. 
              Se gli associati scorrono in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti di cui agli  articoli  600,  601,  601-bis  e  602,
          nonche' all'art. 12, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'  agli  articoli
          22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge  1°  aprile
          1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a  quindici
          anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a  nove
          anni nei casi previsti dal secondo comma. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti   previsti   dagli   articoli   600-bis,   600-ter,
          600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
          fatto e' commesso in danno di un minore di  anni  diciotto,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il  fatto  e'
          commesso  in  danno  di  un  minore  di  anni  diciotto,  e
          609-undecies, si applica la reclusione da  quattro  a  otto
          anni nei casi previsti dal primo comma e la  reclusione  da
          due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.». 
              «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  e  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              «Art. 416-ter (Scambio elettorale  politico-mafioso). -
          Chiunque accetta, direttamente o a mezzo  di  intermediari,
          la  promessa  di  procurare  voti  da  parte  di   soggetti
          appartenenti alle associazioni di cui  all'art.  416-bis  o
          mediante le modalita'  di  cui  al  terzo  comma  dell'art.
          416-bis in  cambio  dell'erogazione  o  della  promessa  di
          erogazione di denaro o di qualunque  altra  utilita'  o  in
          cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le
          esigenze dell'associazione mafiosa e' punito  con  la  pena
          stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis. 
              La stessa pena si applica a chi promette,  direttamente
          o a mezzo di intermediari, di procurare voti  nei  casi  di
          cui al primo comma. 
              Se colui che  ha  accettato  la  promessa  di  voti,  a
          seguito dell'accordo di cui al primo  comma,  e'  risultato
          eletto nella relativa consultazione elettorale, si  applica
          la  pena  prevista  dal  primo  comma   dell'art.   416-bis
          aumentata della meta'. 
              In caso di condanna per i  reati  di  cui  al  presente
          articolo,  consegue  sempre  l'interdizione  perpetua   dai
          pubblici uffici.». 
              «Art.  418  (Assistenza  agli  associati). -  Chiunque,
          fuori dei casi di concorso nel reato o di  favoreggiamento,
          da'  rifugio  o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi   di
          trasporto,  strumenti  di  comunicazione  a  taluna   delle
          persone che partecipano all'associazione e' punito  con  la
          reclusione da due a quattro anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuamente. 
              Non e' punibile chi commette il fatto in favore  di  un
          prossimo congiunto.». 
              «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo taluno in errore, procura a se'  o  ad  altri  un
          ingiusto profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
          a euro 1.032. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
                1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato  o  di
          un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
          di far esonerare taluno dal servizio militare; 
                2) se il fatto e' commesso ingenerando nella  persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; 
                2-bis) se il fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'art. 61, numero 5). 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o la circostanza  aggravante  prevista
          dall'art. 61, primo comma, numero 7.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          recante «Codice delle Leggi antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  del  28  settembre
          2011, n. 226 Supplemento ordinario n. 214. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 144-ter del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art.  144-ter  (Altre  sanzioni  amministrative   agli
          esponenti o al personale). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 144-quater, la
          Banca d'Italia puo' applicare  la  sanzione  amministrativa
          accessoria dell'interdizione, per un periodo non  inferiore
          a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          intermediari autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  o
          presso fondi pensione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  187-quater  e
          190-bis, commi 3 e 3-bis, del citato decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 187-quater (Sanzioni amministrative  accessorie).
          -   1.   L'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dal presente capo  importa  la  perdita
          temporanea dei requisiti di onorabilita' per gli  esponenti
          aziendali  ed  i  partecipanti  al  capitale  dei  soggetti
          abilitati, delle societa' di gestione del mercato,  nonche'
          per  i  revisori  e  i  promotori  finanziari  e,  per  gli
          esponenti  aziendali  di  societa'  quotate,  l'incapacita'
          temporanea  ad  assumere  incarichi   di   amministrazione,
          direzione e controllo nell'ambito di societa' quotate e  di
          societa'  appartenenti  al  medesimo  gruppo  di   societa'
          quotate. 
              2. La sanzione  amministrativa  accessoria  di  cui  al
          comma 1 ha una durata  non  inferiore  a  due  mesi  e  non
          superiore a tre anni. 
              3. Con il provvedimento di applicazione delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste  dal  presente  capo  la
          CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e  del
          grado della colpa, puo'  intimare  ai  soggetti  abilitati,
          alle societa'  di  gestione  del  mercato,  agli  emittenti
          quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
          nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
          superiore a  tre  anni,  dell'autore  della  violazione,  e
          richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
          sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
          dell'attivita' professionale.» 
              «Art.   190-bis   (Responsabilita'   degli    esponenti
          aziendali e del personale per  le  violazioni  in  tema  di
          disciplina degli intermediari, dei mercati, dei  depositari
          centrali  e  della   gestione   accentrata   di   strumenti
          finanziari e dei servizi di comunicazione dati). - 1. -  2.
          (Omissis) 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'art.  194-bis,  la
          Banca d'Italia o la Consob possono  applicare  la  sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
          non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente
          decreto legislativo, del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209, o presso fondi pensione. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione  della
          gravita' della violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei
          criteri stabiliti dall'art. 194-bis, possono  applicare  la
          sanzione   amministrativa   accessoria    dell'interdizione
          permanente dallo svolgimento delle funzioni  richiamate  al
          comma 3, nel caso in cui al  medesimo  soggetto  sia  stata
          gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi  dieci  anni,
          sempre per le violazioni commesse con dolo o  colpa  grave,
          l'interdizione  di  cui  al  comma  3,   per   un   periodo
          complessivo non inferiore a cinque anni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  445  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 445  (Effetti  dell'applicazione  della  pena  su
          richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444,  comma
          2, quando la pena irrogata non superi i due  anni  di  pena
          detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non  comporta
          la condanna al pagamento delle spese del  procedimento  ne'
          l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza,
          fatta eccezione della confisca nei casi previsti  dall'art.
          240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma
          e' fatta salva l'applicazione del comma 1-ter. 
              1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza
          prevista  dall'art.  444,  comma   2,   anche   quando   e'
          pronunciata dopo  la  chiusura  del  dibattimento,  non  ha
          efficacia  nei  giudizi  civili  o  amministrativi.   Salve
          diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata  a
          una pronuncia di condanna. 
              1-ter. Con la sentenza di applicazione  della  pena  di
          cui all'art. 444, comma 2, del presente codice  per  taluno
          dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,  322,
          322-bis e  346-bis  del  codice  penale,  il  giudice  puo'
          applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del
          codice penale. 
              2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
          detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a  pena
          pecuniaria, se  nel  termine  di  cinque  anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e`  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  673  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 673 (Revoca della  sentenza  per  abolizione  del
          reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione  di
          illegittimita' costituzionale della  norma  incriminatrice,
          il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
          il decreto penale dichiarando che il fatto non e'  previsto
          dalla  legge  come   reato   e   adotta   i   provvedimenti
          conseguenti.».