Art. 4 
 
               Criteri di correttezza degli esponenti 
 
  1. In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti  dall'articolo
3, gli esponenti soddisfano criteri  di  correttezza  nelle  condotte
personali e professionali pregresse. 
  2. Sono presi in considerazione a questi fini: 
    a) condanne penali irrogate con sentenze  anche  non  definitive,
sentenze anche non definitive che  applicano  la  pena  su  richiesta
delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato,  decreti  penali
di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure  cautelari
personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in  materia
societaria e fallimentare, bancaria,  finanziaria,  assicurativa,  di
servizi di  pagamento,  di  usura,  antiriciclaggio,  tributaria,  di
intermediari abilitati all'esercizio dei servizi  di  investimento  e
delle gestioni  collettive  del  risparmio,  di  mercati  e  gestione
accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,    270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,
418, 640 del codice penale; 
    b) condanne penali irrogate con sentenze  anche  non  definitive,
sentenze anche non definitive che  applicano  la  pena  su  richiesta
delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato,  decreti  penali
di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure  cautelari
personali relative a delitti diversi da quelli di  cui  alla  lettera
a); applicazione, anche in via provvisoria, di una  delle  misure  di
prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni  per
atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei
settori bancario, finanziario, dei mercati e  dei  valori  mobiliari,
assicurativo e dei  servizi  di  pagamento;  sentenze  definitive  di
condanna   al   risarcimento   dei    danni    per    responsabilita'
amministrativo-contabile; 
    d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per  violazioni
della  normativa  in  materia  societaria,   bancaria,   finanziaria,
mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia  di
mercati e di strumenti di pagamento; 
    e)  provvedimenti  di  decadenza  o  cautelari   disposti   dalle
autorita' di vigilanza o su istanza delle  stesse;  provvedimenti  di
rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma  1,  lettera
e), 67-ter, comma 1,  lettera  e),  108,  comma  3,  lettera  d-bis),
114-quinquies, comma 3, lettera d-bis),  114-quaterdecies,  comma  3,
lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli  7,  comma
2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; 
    f) svolgimento di incarichi  in  soggetti  operanti  nei  settori
bancario,  finanziario,  dei  mercati   e   dei   valori   mobiliari,
assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia  stata  irrogata  una
sanzione amministrativa, ovvero una sanzione  ai  sensi  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte
ad   amministrazione   straordinaria,   procedure   di   risoluzione,
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva
dei componenti degli organi di amministrazione  e  controllo,  revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter  del  testo  unico
bancario, cancellazione ai  sensi  dell'articolo  112-bis,  comma  4,
lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate; 
    h) sospensione o radiazione da albi,  cancellazione  (adottata  a
titolo  di  provvedimento   disciplinare)   da   elenchi   e   ordini
professionali  irrogate  dalle  autorita'  competenti  sugli   ordini
professionali medesimi; misure  di  revoca  per  giusta  causa  dagli
incarichi  assunti  in  organi  di   direzione,   amministrazione   e
controllo; misure analoghe adottate  da  organismi  incaricati  dalla
legge della gestione di albi ed elenchi; 
    i) valutazione negativa da parte di  un'autorita'  amministrativa
in merito all'idoneita' dell'esponente nell'ambito di procedimenti di
autorizzazione previsti dalle  disposizioni  in  materia  societaria,
bancaria, finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
materia di mercati e di servizi di pagamento; 
    l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai  reati  di
cui alle lettere a) e b); 
    m)  le  informazioni  negative  sull'esponente  contenute   nella
Centrale dei Rischi istituita ai sensi  dell'articolo  53  del  testo
unico  bancario;  per  informazioni  negative  si  intendono  quelle,
relative  all'esponente  anche  quando  non  agisce  in  qualita'  di
consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento  degli  obblighi  di
cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica della  sussistenza  delle
situazioni previste dal comma 2  e'  effettuata  sulla  base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater,
          270-quater.1,        270-quinquies,        270-quinquies.1,
          270-quinquies.2, 270-sexies, 416,  416-bis,  416-ter,  418,
          640 del codice penale e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo degli articoli 53-bis,  comma  1,
          67-ter, comma 1, 114-quinquies, comma 3,  114-quaterdecies,
          comma 3, del citato decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385: 
              «Art. 53-bis (Poteri di  intervento).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo': 
                a) convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale delle banche; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
                d) adottare per le  materie  indicate  nell'art.  53,
          comma 1,  ove  la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti
          specifici nei confronti di una o piu' banche o  dell'intero
          sistema bancario riguardanti anche:  la  restrizione  delle
          attivita' o della struttura  territoriale;  il  divieto  di
          effettuare  determinate   operazioni,   anche   di   natura
          societaria, e di distribuire utili  o  altri  elementi  del
          patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
          computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il  divieto
          di pagare interessi; la fissazione  di  limiti  all'importo
          totale della  parte  variabile  delle  remunerazioni  nella
          banca, quando sia necessario per  il  mantenimento  di  una
          solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano  di
          eccezionali  interventi  di  sostegno   pubblico,   possono
          inoltre   essere   fissati   limiti   alla    remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali; 
                e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
          di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca,
          la  rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali;   la
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26,  salvo  che
          sussista urgenza di provvedere. 
              (Omissis)». 
              «Art. 67-ter (Poteri di  intervento).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo': 
                a) convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale della capogruppo; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          della  capogruppo,  fissandone  l'ordine  del   giorno,   e
          proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi  collegiali  della  capogruppo  quando  gli   organi
          competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto  dalla
          lettera b); 
                d) impartire le disposizioni  previste  dall'art.  67
          anche con provvedimenti di  carattere  particolare;  questi
          possono essere indirizzati anche a piu'  gruppi  bancari  o
          all'intero  sistema  bancario  e   riguardare   anche:   la
          restrizione delle attivita' o della struttura  territoriale
          del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni
          e di distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio,
          nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili
          nel patrimonio a fini di vigilanza, il  divieto  di  pagare
          interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
          parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
          necessario  per  il  mantenimento  di   una   solida   base
          patrimoniale;  per  le  capogruppo   che   beneficiano   di
          eccezionali  interventi  di  sostegno   pubblico,   possono
          inoltre   essere   fissati   limiti   alla    remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali; 
                e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
          di pregiudizio per la sana e prudente gestione del  gruppo,
          la rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali  della
          capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano  gli
          estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26,
          salvo che sussista urgenza di provvedere. 
              (Omissis)». 
              «Art.  114-quinquies  (Autorizzazione  e   operativita'
          transfrontaliera). - 1. - 2. (Omissis) 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di  decadenza
          quando   l'istituto   autorizzato   non   abbia    iniziato
          l'esercizio dell'attivita'. 
              (Omissis)». 
              «Art.  114-quaterdecies  (Vigilanza).   -   1.   -   2.
          (Omissis). 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti degli istituti  di  pagamento  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          degli  istituti  di  pagamento,  fissandone  l'ordine   del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali degli istituti di  pagamento  quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nel comma 2,  ove
          la situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei
          confronti di singoli  istituti  di  pagamento,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
                d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'istituto di pagamento, la rimozione  dalla  carica  di
          uno  o  piu'  esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              (Omissis)». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 108 del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2-bis,  e
          12, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58: 
              «Art. 7 (Poteri di intervento sui soggetti  abilitati).
          - 1. - 2. (Omissis). 
              2-bis.  La  Banca  d'Italia,  nell'ambito   delle   sue
          competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la  rimozione
          di uno o piu'  esponenti  aziendali  di  Sim,  societa'  di
          gestione del risparmio, Sicav  e  Sicaf,  qualora  la  loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione  non
          e' disposta ove ricorrano gli estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              (Omissis)». 
              «Art.  12  (Vigilanza  sul  gruppo).  -  1.  -   5-bis.
          (Omissis). 
              5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del gruppo, la rimozione di  uno  o  piu'
          esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              (Omissis)». 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  recante
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 19 giugno  2001,
          n. 140. 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  112-bis,
          comma 4,  e  113-ter  del  citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco  dei
          confidi). - 1. - 3. (Omissis). 
              4.   L'Organismo   puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
                a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
                b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
                c) per il mancato pagamento del contributo  ai  sensi
          del comma 2; 
                d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              (Omissis)». 
              «Art.    113-ter    (Revoca    dell'autorizzazione    e
          liquidazione).  -  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 113-bis, la  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la
          revoca dell'autorizzazione di cui all'art.  107,  comma  1,
          quando: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca sia richiesta su istanza motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  1   o   dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica alla Banca d'Italia  il  programma  di
          liquidazione  della  societa'.  La  Banca   d'Italia   puo'
          autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio
          provvisorio di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice
          civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca  d'Italia
          riferimenti periodici  sullo  stato  di  avanzamento  della
          liquidazione. Nei confronti della societa' in  liquidazione
          restano fermi i poteri delle autorita' creditizie  previsti
          nel presente decreto legislativo. 
              3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
          dell'autorizzazione   o   successivamente,    la    mancata
          sussistenza dei presupposti  per  un  regolare  svolgimento
          della   procedura   di   liquidazione,   e'   disposta   la
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo  IV,
          capo I, sezione III. 
              4. Agli intermediari  finanziari  si  applicano  l'art.
          96-quinquies e l'art. 97. 
              5. 
              6.  In  deroga  ai  commi   precedenti,   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia,   puo'   disporre   con   decreto    la    revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   degli   intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio   dei   servizi   di
          investimento, anche  quando  ne  siano  stati  sospesi  gli
          organi di amministrazione e controllo  ai  sensi  dell'art.
          113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca e la liquidazione coatta  amministrativa
          siano  richieste   su   istanza   motivata   degli   organi
          amministrativi,    dell'assemblea    straordinaria,     dei
          commissari  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  1,  o   dei
          liquidatori. 
              6-bis. Nel caso previsto dal  comma  6  si  applica  la
          procedura di liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi
          del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione  coatta
          amministrativa  e'  inoltre  disposta  quando   sia   stato
          accertato lo stato di insolvenza  ai  sensi  dell'art.  82,
          comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
          comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'art.  106  comma  1.  La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.    Resta    fermo    quanto    previsto    dall'art.
          114-terdecies.». 
              - Il testo dell'art. 53 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note  all'art.
          1. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  125  del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 125 (Banche dati). - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  I   finanziatori   informano   preventivamente   il
          consumatore la prima volta che segnalano a una  banca  dati
          le   informazioni   negative   previste   dalla    relativa
          disciplina. L'informativa e' resa unitamente  all'invio  di
          solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 
              (Omissis)».