Art. 6 
 
                     Sospensione dagli incarichi 
 
  1.  Il  verificarsi  di  una  o  piu'  delle  circostanze  di   cui
all'articolo 4, comma 2, lettere a) e  b),  comporta  la  sospensione
dall'incarico quando si tratti di condanna a pena  detentiva,  ovvero
dell'applicazione di misura cautelare personale  o  dell'applicazione
provvisoria   di   una   delle   misure   di   prevenzione   disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159. 
  2. Lo statuto puo' prevedere che la sospensione sia disposta  anche
in uno o piu' degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2. 
  3.  La  sospensione  e'  dichiarata   senza   indugio   dall'organo
competente. Della dichiarazione di  sospensione  e'  data  tempestiva
informazione all'autorita' di vigilanza competente. La sospensione ha
una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il
direttore  generale,  di 20   giorni   dalla   delibera   dell'organo
competente. Prima della scadenza di tali  termini,  e  in  ogni  caso
tempestivamente  per  l'amministratore  delegato   o   il   direttore
generale, l'organo competente provvede a  effettuare  la  valutazione
richiesta dall'articolo 5  e  a  dichiarare  la  decadenza  ai  sensi
dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso. 
  4. Se la causa di  sospensione  e'  l'applicazione  di  una  misura
cautelare personale o l'applicazione provvisoria  di  una  misura  di
prevenzione, l'esponente non puo' essere reintegrato fino al  termine
della misura, fatta salva l'applicabilita' dell'articolo 23, comma 7. 
  5.  L'organo  competente  fornisce  alla  prima   occasione   utile
informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla  decisione  di
pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3.