Art. 7 
 
Requisiti di professionalita' per i soggetti che svolgono funzioni di
                     amministrazione e direzione 
 
  1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono  scelti  fra  persone
che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 
    a)  attivita'  di  amministrazione  o  di  controllo  o   compiti
direttivi  nel   settore   creditizio,   finanziario,   mobiliare   o
assicurativo; 
    b)  attivita'  di  amministrazione  o  di  controllo  o   compiti
direttivi  presso  societa'  quotate  o  aventi  una   dimensione   e
complessita' maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura
e complessita' dell'organizzazione o dell'attivita' svolta) a  quella
della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 
  2. Gli esponenti  con  incarichi  non  esecutivi  sono  scelti  tra
persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1  o  che  abbiano
esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 
    a)  attivita'  professionali  in  materia  attinente  al  settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della banca; l'attivita' professionale  deve
connotarsi per adeguati livelli di complessita' anche con riferimento
ai destinatari dei servizi prestati  e  deve  essere  svolta  in  via
continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; 
    b) attivita' d'insegnamento universitario, quali docente di prima
o seconda fascia, in materie  giuridiche  o  economiche  o  in  altre
materie comunque funzionali  all'attivita'  del  settore  creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo; 
    c)  funzioni  direttive,  dirigenziali  o  di  vertice,  comunque
denominate, presso enti pubblici o pubbliche  amministrazioni  aventi
attinenza  con  il  settore  creditizio,  finanziario,  mobiliare   o
assicurativo  e  a  condizione  che  l'ente  presso  cui  l'esponente
svolgeva  tali  funzioni  abbia   una   dimensione   e   complessita'
comparabile con quella della banca presso la  quale  l'incarico  deve
essere ricoperto. 
  3. Il presidente del consiglio di amministrazione e'  un  esponente
non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due
anni in piu' rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 
  4. L'amministratore delegato e il direttore  generale  sono  scelti
tra persone in  possesso  di  una  specifica  esperienza  in  materia
creditizia,   finanziaria,   mobiliare   o   assicurativa,   maturata
attraverso attivita' di amministrazione  o  di  controllo  o  compiti
direttivi per un periodo non inferiore  a  cinque  anni  nel  settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in societa'
quotate  o  aventi  una  dimensione   e   complessita'   maggiore   o
assimilabile  (in  termini  di  fatturato,  natura   e   complessita'
dell'organizzazione o dell'attivita' svolta)  a  quella  della  banca
presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi  requisiti
sono richiesti  per  gli  incarichi  che  comportano  l'esercizio  di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 
  5. Ai  fini  della  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  ai  commi
precedenti, si tiene conto dell'esperienza  maturata  nel  corso  dei
venti  anni  precedenti  all'assunzione   dell'incarico;   esperienze
maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il  solo
periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.