Art. 8 Requisiti di professionalita' per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche di minori dimensioni o complessita' operativa costituite in forma di BCC. 1. Per le banche di credito cooperativo rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessita' operativa, gli esponenti devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato le attivita' o funzioni indicate nell'articolo 7 per il seguente periodo minimo di tempo: 1 anno per gli amministratori con incarichi esecutivi e per quelli con incarichi non esecutivi; 3 anni per il Presidente del consiglio di amministrazione; 4 anni per l'amministratore delegato e il direttore generale. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nelle banche di credito cooperativo rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessita' operativa una quota degli esponenti con incarichi non esecutivi pari al massimo alla meta' degli esponenti con incarichi non esecutivi puo' essere scelta fra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, anche alternativamente: a) attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese o enti del settore della cooperazione del credito; b) attivita' d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purche' le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Ai fini del calcolo della quota di cui al primo capoverso, se il rapporto non e' un numero intero, si approssima all'intero superiore. 3. Il comma 2 non si applica al Presidente del consiglio di amministrazione. 4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.