Art. 8 
 
Requisiti di professionalita' per i soggetti che svolgono funzioni di
  amministrazione e  direzione  in  banche  di  minori  dimensioni  o
  complessita' operativa costituite in forma di BCC. 
  1. Per le banche di credito cooperativo rientranti nella  categoria
delle banche di  minori  dimensioni  o  complessita'  operativa,  gli
esponenti devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato  le
attivita' o funzioni indicate nell'articolo 7 per il seguente periodo
minimo  di  tempo:  1  anno  per  gli  amministratori  con  incarichi
esecutivi e per quelli con incarichi non  esecutivi; 3  anni  per  il
Presidente   del   consiglio   di   amministrazione; 4    anni    per
l'amministratore delegato e il direttore generale. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nelle banche di credito
cooperativo  rientranti  nella  categoria  delle  banche  di   minori
dimensioni o complessita' operativa una  quota  degli  esponenti  con
incarichi non esecutivi pari al massimo alla  meta'  degli  esponenti
con incarichi non  esecutivi  puo'  essere  scelta  fra  persone  che
abbiano esercitato, per almeno un anno, anche alternativamente: 
    a)  attivita'  di  amministrazione  o  di  controllo  o   compiti
direttivi presso imprese o enti del settore  della  cooperazione  del
credito; 
    b) attivita' d'insegnamento in materie giuridiche o economiche  o
in  altre  materie  comunque  funzionali  all'attivita'  del  settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 
    c) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice,
comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare  o
assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche  amministrazioni
purche'  le  funzioni  svolte  comportino  la  gestione  di   risorse
economico-finanziarie. 
  Ai fini del calcolo della quota di cui al primo  capoverso,  se  il
rapporto non e' un numero intero, si approssima all'intero superiore. 
  3. Il comma 2  non  si  applica  al  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione. 
  4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1  e  2,
si tiene conto dell'esperienza maturata  nel  corso  dei  venti  anni
precedenti   all'assunzione   dell'incarico;   esperienze    maturate
contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il  solo  periodo
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.