Art. 10 Tutela della riservatezza dei soggetti assunti 1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee ad impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai soggetti non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano destinatari della misura del cambio delle generalita' di cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.