Art. 10 
 
                      Tutela della riservatezza 
                        dei soggetti assunti 
 
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  ammessi  a  speciali  misure  di
protezione che svolgono attivita' lavorativa durante  il  periodo  di
sottoposizione alle stesse, le  amministrazioni  pubbliche  adottano,
d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee  ad  impedire,
in caso di  consultazione  di  banche  dati  o  archivi  informatici,
l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati
effettuano le prestazioni.  La  medesima  disciplina  si  applica  ai
soggetti non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione,  che
risultano destinatari della misura del cambio  delle  generalita'  di
cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  decreto  legislativo  29  marzo  1993,  n.   119
          (Disciplina  del  cambiamento  delle  generalita'  per   la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.