Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018,  n.
6, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi  2
e 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
integrazioni e modificazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 7, comma  1,  lett.  h)  della
          legge 11 gennaio 2018, n. 6, v. nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi  2  e  3,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 2 (Fonti). - (Omissis). 
                2.  I  rapporti  di  lavoro  dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  o  che  abbiano
          introdotto  discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la   cui
          applicabilita'   sia   limitata   ai    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, o a categorie di  essi,  possono
          essere derogate nelle materie affidate alla  contrattazione
          collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e  nel  rispetto
          dei principi stabiliti dal presente decreto, da  successivi
          contratti o accordi collettivi nazionali e,  per  la  parte
          derogata, non sono ulteriormente applicabili. 
                3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'   avvenire
          esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
          previsti dai commi 3-ter  e  3-quater  dell'art.  40  e  le
          ipotesi  di  tutela  delle  retribuzioni  di  cui  all'art.
          47-bis, o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
          individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti  o  atti
          amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
          previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
          dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento  sono
          riassorbiti con le modalita' e nelle  misure  previste  dai
          contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa   che   ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva. 
                (Omissis).».