Art. 3 
 
                      Requisiti di applicazione 
 
  1. Possono  essere  ammessi  al  programma  di  assunzione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018,  n.
6, coloro ai quali non e' stata applicata la  speciale  misura  della
capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo
7, comma 1, lettera g), della medesima legge ovvero, prima della data
di entrata in vigore della legge n.  6  del  2018,  la  misura  della
capitalizzazione  e  le  altre   misure   di   assistenza   economica
finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo  16-ter  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,  e  che  non  abbiano  altrimenti
riacquistato l'autonomia lavorativa o  il  godimento  di  un  reddito
proprio, equivalenti a quelli pregressi. 
  2. In conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
lettera h), della legge n. 6  del  2018,  il  diritto  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto  ai  soggetti  di
cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano  stati  destinatari  di
provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al
Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6,  o  di  revoca  o  mancata
proroga delle speciali misure  ovvero  dello  speciale  programma  di
protezione,   disposti   dalla   Commissione   centrale   ai    sensi
dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 7, comma 1,  lett.  g)  e  h),
          della legge 11 gennaio  2018,  n.  6  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il Capo II della citata legge 11 gennaio 2018, n.  6,
          concerne le speciali misure di protezione per  i  testimoni
          di giustizia e per gli altri protetti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del
          citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: 
                «Art. 13-quater (Revoca  e  modifica  delle  speciali
          misure di protezione). - (Omissis). 
                2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle
          speciali misure di protezione l'inosservanza degli  impegni
          assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere  b)  ed  e),
          nonche'  la   commissione   di   delitti   indicativi   del
          reinserimento  del   soggetto   nel   circuito   criminale.
          Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della
          modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza
          degli altri  impegni  assunti  a  norma  dell'art.  12,  la
          commissione di  reati  indicativi  del  mutamento  o  della
          cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la
          rinuncia espressa alle  misure,  il  rifiuto  di  accettare
          l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di  impresa,
          il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati
          trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione
          o la divulgazione  dell'identita'  assunta,  del  luogo  di
          residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione
          ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure
          di protezione, specie  quando  non  applicate  mediante  la
          definizione di uno speciale programma, si tiene particolare
          conto del tempo trascorso dall'inizio della  collaborazione
          oltre che della fase e  del  grado  in  cui  si  trovano  i
          procedimenti penali nei quali le dichiarazioni  sono  state
          rese e delle situazioni di  pericolo  di  cui  al  comma  6
          dell'art. 9. 
                (Omissis).».