Art. 4 
 
                      Istruttoria della domanda 
                            di assunzione 
 
  1. La domanda per  accedere  ad  un  programma  di  assunzione  per
chiamata diretta nominativa presso una  pubblica  amministrazione  e'
redatta in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti
dalla  Commissione  centrale  e  presentata  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del  Servizio
centrale. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 2 che  non  intendono  esercitare
personalmente  il  diritto  al  collocamento  obbligatorio,  di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera h), della  citata  legge  n.  6  del
2018, indicano  in  via  sostitutiva  un  solo  beneficiario  tra  il
coniuge, i  figli,  ovvero,  in  subordine,  i  fratelli  stabilmente
conviventi a carico e ammessi alle  speciali  misure  di  protezione.
L'indicazione, univoca e  non  modificabile,  e'  espressa  in  forma
scritta  utilizzando   gli   appositi   modelli   predisposti   dalla
Commissione centrale. 
  3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di  cui  al  comma  1,
comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o  informazione
utile per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3. 
  4. Il Servizio centrale comunica altresi' alla Commissione centrale
ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento: 
    a) alle misure di  reinserimento  sociale  e  lavorativo  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), della  legge
n. 6 del 2018; 
    b)  agli  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
reinserimento  sociale  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
    c)  alle  misure  straordinarie  di  natura  economica  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  8  del   1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. 
  5. La Commissione centrale,  ricevuti  dal  Servizio  centrale  gli
elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica  la  sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo  3  e  delibera  il  riconoscimento
della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in  una
pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio  centrale
che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 7, comma  1,  lett.  h)  della
          legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione
          dei testimoni di giustizia), v. nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4  e  5,  del
          citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: 
                «Art.  13  (Contenuti  delle   speciali   misure   di
          protezione  e  adozione  di  provvedimenti  provvisori).  -
          (Omissis). 
                4. Il contenuto del piano provvisorio  di  protezione
          previsto dal comma 1 e delle speciali misure di  protezione
          che la commissione centrale puo' applicare nei casi in  cui
          non  provvede  mediante  la  definizione  di  uno  speciale
          programma  e'  stabilito  nei  decreti  previsti  dall'art.
          17-bis, comma 1. Il  contenuto  delle  speciali  misure  di
          protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
          che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
          cura degli organi di polizia  territorialmente  competenti,
          dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
          dall'adozione delle misure necessarie per  i  trasferimenti
          in comuni diversi da quelli di residenza, dalla  previsione
          di  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
          reinserimento sociale nonche'  dal  ricorso,  nel  rispetto
          delle norme  dell'ordinamento  penitenziario,  a  modalita'
          particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
          traduzioni e piantonamenti. 
                5. Se, ricorrendone  le  condizioni,  la  commissione
          centrale  delibera  la   applicazione   delle   misure   di
          protezione  mediante  la  definizione   di   uno   speciale
          programma, questo e' formulato secondo criteri che  tengono
          specifico conto delle situazioni concretamente  prospettate
          e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel  comma
          4, il trasferimento delle persone non  detenute  in  luoghi
          protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
          e delle comunicazioni al servizio  informatico,  misure  di
          assistenza  personale  ed  economica,   cambiamento   delle
          generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo  1993,
          n. 119, e successive modificazioni, misure atte a  favorire
          il reinserimento sociale del collaboratore  e  delle  altre
          persone  sottoposte   a   protezione   oltre   che   misure
          straordinarie eventualmente necessarie. 
                (Omissis).».