Art. 5 Elenco delle domande di assunzione 1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entita' delle misure di cui all'articolo 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui piu' soggetti si collochino nella medesima posizione e' preferito il piu' giovane di eta'. 2. Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si colloca nella medesima posizione che sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a titolo principale. 3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.