Art. 5 
 
                 Elenco delle domande di assunzione 
 
  1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla  tenuta  e
all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia  che  hanno
accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
Nell'elenco  gli  stessi   sono   ordinati   in   modo   inversamente
proporzionale all'entita' delle misure di cui all'articolo  4,  comma
4, conseguite da ciascuno fino a quel momento  e,  comunque,  in  via
prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle
misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui  piu'
soggetti si collochino nella medesima posizione e' preferito il  piu'
giovane di eta'. 
  2.  Il  soggetto  individuato,  in  via   sostitutiva,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, si colloca  nella  medesima  posizione  che
sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a  titolo
principale. 
  3. Ai fini  dell'assunzione,  relativamente  ai  soggetti  inseriti
nell'elenco di cui  al  comma  1,  il  Servizio  centrale  individua,
d'intesa  con  i  prefetti  competenti,   gli   ambiti   territoriali
compatibili con la tutela delle  concrete  esigenze  di  sicurezza  e
riservatezza personale.