Art. 6 
 
                 Ricognizione dei posti disponibili 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale,  al  fine
di avviare il programma assunzionale d'intesa con le  amministrazioni
interessate,  provvede  alla  preliminare  ricognizione   dei   posti
disponibili, acquisendo,  presso  ciascuna  amministrazione  pubblica
presente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3, le
consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da  riservare
ai  fini  del  presente  regolamento,  assicurando  la  tutela  della
riservatezza degli interessati. 
  2.  Per  gli  uffici  periferici  delle  amministrazioni   centrali
presenti nei medesimi ambiti territoriali  di  cui  al  comma  1,  la
ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa  con  il
prefetto competente. 
  3. Le amministrazioni  presso  le  quali  e'  stata  effettuata  la
ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2 comunicano  tempestivamente  al
Servizio   centrale,   l'esito,   anche   negativo,   della    citata
ricognizione. 
  4. Il Servizio  centrale  informa  la  Commissione  centrale  delle
risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e provvede,
con cadenza semestrale, ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 5,
fornendone notizia alla Commissione centrale.