Art. 7 
 
                 Assegnazione dei posti disponibili 
 
  1.  Il  Servizio  centrale   dispone   l'assegnazione   dei   posti
disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui  all'articolo  5,
tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale. 
  2. Entro il termine perentorio di quindici  giorni  dalla  notifica
dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale
il proprio assenso. 
  3. In caso di rifiuto o di  mancato  assenso  all'assegnazione,  il
Servizio centrale provvede a  darne  comunicazione  alla  Commissione
centrale, che dispone il  collocamento  dell'interessato  nell'ultima
posizione utile dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi,
sopravvenute e imprevedibili ragioni, la cui documentazione, ricevuta
dal Servizio centrale, e' trasmessa alla Commissione centrale. Se  la
Commissione centrale valuta le ragioni rilevanti  a  giustificare  il
rifiuto o il mancato assenso, l'interessato  permane  nella  medesima
posizione a lui gia' assegnata. 
  4. Il Servizio centrale definisce, sulla base  di  apposite  intese
adottate con le  singole  amministrazioni  interessate,  modalita'  e
criteri  per  lo  svolgimento  delle  prove  di  idoneita'   di   cui
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487, ai fini del presente regolamento e adotta  i  necessari
accorgimenti  a  tutela  della  riservatezza.  Il  Servizio  centrale
comunica, con le modalita' ritenute  piu'  idonee  per  garantire  la
sicurezza, la riservatezza e l'anonimato  di  ciascun  candidato,  la
data, l'ora e il  luogo  di  svolgimento  delle  medesime  prove.  Il
giudizio di idoneita' non  comporta  valutazione  comparativa  ed  e'
volto  ad  accertare  esclusivamente  l'idoneita'  del  lavoratore  a
svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
                «Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste
          di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
          anche a carattere  nazionale  e  regionale,  devono  essere
          rivolte alla direzione provinciale del  lavoro  -  servizio
          politiche del lavoro competente nella sede presso la  quale
          il lavoratore  dovra'  prestare  servizio.  Tali  richieste
          devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
          esami». 
                2.  Le   direzioni   provinciali   del   lavoro,   in
          conformita' alla disciplina attuativa  dell'art.  16  della
          legge 28 febbraio  1987,  n.  56,  in  quanto  applicabile,
          avviano   i   soggetti   aventi    titolo    all'assunzione
          obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a
          svolgere le mansioni, secondo l'ordine  di  graduatoria  di
          ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 
                3.  Le  prove  selettive  devono  essere   espletate,
          dall'amministrazione    o    ente    interessati,     entro
          quarantacinque giorni dalla data di avviamento a  selezione
          ed  il  loro  esito  deve  essere  comunicato  anche   alla
          direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni  dalla
          conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere  avviato
          ad altra  selezione  soltanto  dopo  che  e'  trascorso  il
          suddetto  periodo  di  cinquanta  giorni,   anche   se   la
          precedente selezione non e' stata ancora espletata. 
                4. Le prove non comportano valutazione comparativa  e
          sono preordinate ad accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le
          mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 
                5.  In  mancanza  di   iscritti   appartenenti   alla
          categoria richiesta, la direzione provinciale  del  lavoro,
          d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia  a
          selezione  proporzionalmente   i   riservatari   di   altre
          categorie. 
                6. Qualora non vi siano iscritti  in  possesso  della
          professionalita' richiesta, la  direzione  provinciale  del
          lavoro  concorda  con  l'ente  interessato  l'avviamento  a
          selezione   di   lavoratori   in   possesso   di    diverse
          professionalita' di livello corrispondente. 
                7. La visita  di  controllo  della  permanenza  dello
          stato  invalidante  di  cui  all'art.  9,  comma   1,   del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,  deve
          essere richiesta direttamente dall'amministrazione  o  ente
          pubblico interessati, prima  di  procedere  all'assunzione,
          nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia
          il tipo e il grado di invalidita'.  Copia  del  certificato
          sanitario deve essere trasmessa entro  trenta  giorni  alla
          direzione provinciale del lavoro - servizio  politiche  del
          lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».