Art. 8 Attuazione del programma di assunzione 1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.