Art. 8 
 
                      Attuazione del programma 
                            di assunzione 
 
  1.   Per   l'attuazione   dei   successivi   adempimenti   connessi
all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le  amministrazioni
interessate  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee  a  garantire   la
sicurezza,  la  riservatezza  e  l'anonimato,  nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 
  2. Il  Servizio  centrale  garantisce  la  formazione  propedeutica
all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui  all'articolo
5 mediante corsi di breve  periodo  e  comunque  compatibili  con  la
durata delle misure speciali di protezione.