Art. 9 
 
              Misure per la tutela del posto di lavoro 
 
  1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono  ai  soggetti
di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere  attivita'  lavorativa
presso la  pubblica  amministrazione  che  ha  provveduto  alla  loro
assunzione, sono  attivate  le  procedure  per  l'assegnazione  degli
interessati  ad  altra  sede   o   altro   ufficio   della   medesima
amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco
presso altre amministrazioni.