(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
OTTOBRE 2020, N. 130 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ",
entro il 30 novembre, nel limite delle  quote  stabilite  nell'ultimo
decreto emanato" sono soppresse»; 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) all'articolo 5: 
          1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  38-bis,  possono
soggiornare nel territorio dello Stato  gli  studenti  stranieri  che
sono  entrati  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni   previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e  della  relativa
dichiarazione di presenza"; 
          2) al comma 6, dopo  le  parole:  "Stati  contraenti"  sono
aggiunte le seguenti: ",  fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano"»; 
        alla lettera b), capoverso 1-bis): 
          all'alinea,  la  parola:  «1-bis)»  e'   sostituita   dalla
seguente: «1-bis.»; 
          alla lettera a), le parole: «e 16,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 16»; 
          alla lettera d), le  parole:  «per  richiesta  asilo»  sono
sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»; 
          alla lettera h), le parole: «per  assistenza  minori»  sono
sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»; 
          dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
          «h-bis) permesso di soggiorno  per  cure  mediche,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»; 
        alla lettera e): 
          al numero 1) e' premesso il seguente: 
          «01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite  le
seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,"»; 
          al numero 1), capoverso 1.1: 
          al primo periodo, dopo le parole:  «inumani  o  degradanti»
sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi  di  cui
all'articolo 5, comma 6»; 
          al terzo periodo, la parola: «propria» e' sostituita  dalla
seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino  alla  fine
del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sia  necessario  per
ragioni di  sicurezza  nazionale,  di  ordine  e  sicurezza  pubblica
nonche' di protezione della salute  nel  rispetto  della  Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio  1954,  n.  722,  e  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»; 
          il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
          «3) al comma 2, lettera d-bis): 
          3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute  di
particolare  gravita'"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "gravi
condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; 
          3.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "di   salute   di
particolare gravita'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  al
periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"»; 
        la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g) all'articolo 27-ter: 
          1) al comma 9-bis, le parole: "In  presenza  dei  requisiti
reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo  34,  comma  3,
lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo"; 
          2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla  documentazione
relativa  al  possesso  dei  requisiti  reddituali  e   al   rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse»; 
        dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
          «i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
          "Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve
durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'  e
istituti  superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario
stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007,  n.  68,
si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'
e istituti superiori di insegnamento a livello universitario  di  cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui  il
soggiorno in  Italia  dei  predetti  studenti  non  sia  superiore  a
centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo  6,
comma 8, del presente testo unico. 
          2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza
e'  accompagnata  da  una  dichiarazione  di  garanzia   del   legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si  obbliga
a comunicare  entro  quarantotto  ore  al  questore  territorialmente
competente ogni variazione  relativa  alla  presenza  dello  studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio.  Le  violazioni  delle
disposizioni  del  presente  comma  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis"»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  83  del
codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza  pubblica,
in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni  Unite
sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay
il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre  1994,  n.
689, il Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  della
difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo'  limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio  governativo
non commerciale. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  trovano
comunque  applicazione  nell'ipotesi  di   operazioni   di   soccorso
immediatamente comunicate al centro di coordinamento  competente  per
il soccorso marittimo e allo Stato  di  bandiera  ed  effettuate  nel
rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la  ricerca
e il soccorso in mare, emesse sulla  base  degli  obblighi  derivanti
dalle convenzioni internazionali in  materia  di  diritto  del  mare,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e delle norme  nazionali,  internazionali
ed europee in materia di diritto  di  asilo,  fermo  restando  quanto
previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione  delle  Nazioni
Unite  contro  la   criminalita'   transnazionale   organizzata   per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei  casi  di
inosservanza del divieto o del limite  di  navigazione  stabilito  ai
sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice  della
navigazione e la multa e' da euro 10.000 ad euro 50.000». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 12 del testo unico  di  cui
al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di
assegnazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. All'articolo  12
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al comma 8, primo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che  ne  abbiano  fatto  espressamente  richiesta  per  fini  di
interesse generale o per  finalita'  sociali  o  culturali,  i  quali
provvedono  con  oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento   delle
imbarcazioni  eventualmente  loro  affidate,  previa   autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria  competente.  Fino  all'operativita'  del
Registro unico nazionale del Terzo settore,  istituito  dall'articolo
45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117  del  2017,
si considerano enti del Terzo settore gli enti  di  cui  all'articolo
104, comma 1, del medesimo codice"; 
        b) al comma 8-quinquies: 
          1) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  "assegnati"  sono
inserite le seguenti: "in via  prioritaria"  e  dopo  le  parole:  "o
trasferiti all'ente" sono inserite le  seguenti:  "o,  in  subordine,
agli enti del Terzo settore di cui al comma 8"; 
          2) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con
oneri  a  proprio  carico   allo   smaltimento   delle   imbarcazioni
eventualmente loro trasferite, previa  autorizzazione  dell'autorita'
giudiziaria competente" ». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole:  "dispongono
l'audizione dell'interessato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ove
possibile, utilizzando le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  mediante  collegamenti
audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze  di  riservatezza
dei  dati  che  riguardano  l'identita'  e   le   dichiarazioni   del
richiedente, fermo restando  quanto  previsto  dagli  articoli  13  e
14,"»; 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 28 (Esame prioritario).  -  1.  Il  presidente  della
Commissione territoriale, previo  esame  preliminare  delle  domande,
determina i  casi  di  trattazione  prioritaria,  secondo  i  criteri
enumerati al comma 2, e quelli per i  quali  applicare  la  procedura
accelerata,   ai   sensi   dell'articolo   28-bis.   La   Commissione
territoriale   informa   tempestivamente   il    richiedente    delle
determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente. 
          2.  La   domanda   e'   esaminata   in   via   prioritaria,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo
II, quando: 
          a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 
          b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie
di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 
          c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis"»; 
        alla lettera b), capoverso Art. 28-bis: 
          al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «ovvero  e'  stato
condannato» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  il  richiedente  e'
stato condannato»; 
          al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
agli  stranieri  portatori   di   esigenze   particolari   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero  presenta  una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
che  ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal   territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa  con  immediatezza  al  presidente
della Commissione  territoriale  competente,  che  procede  all'esame
preliminare  entro  tre  giorni,   valutati   anche   i   rischi   di
respingimento diretti e  indiretti,  e  contestualmente  ne  dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati  addotti  nuovi  elementi,  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)"»; 
        alla lettera  f),  numero  2.1,  le  parole:  «ed  e);»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed e)». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, lettera c),  numero  3),  lettera  b),  la  parola:
«prorogabile» e' sostituita dalla seguente: «, prorogabile»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), capoverso Art. 5-bis: 
          al comma 1, dopo le parole: «decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte le seguenti:  «,  in
particolare degli articoli 3, 5 e 7»; 
          al  comma  3,  dopo  le  parole:  «richiedente   protezione
internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri  di
cui agli  articoli  9  e  11  del  presente  decreto,  nonche'  nelle
strutture  del  sistema  di  accoglienza  e  integrazione,   di   cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»; 
        alla lettera b): 
          al  numero  1.1,  le  parole:  «o  nelle  condizioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»; 
          al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e la  parola:  «rimpatri.»  e'
sostituita dalla seguente: «rimpatri»; 
          dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
          "10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi  relativi
all'eta'  dichiarata  da  un  minore  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 19-bis, comma 2"»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto  il
seguente: 
          "4-ter.  La  verifica   della   sussistenza   di   esigenze
particolari e di specifiche situazioni di  vulnerabilita',  anche  ai
fini del trasferimento prioritario del richiedente di  cui  al  comma
4-bis  e  dell'adozione  di  idonee  misure  di  accoglienza  di  cui
all'articolo 10, e' effettuata secondo le  linee  guida  emanate  dal
Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e  con
le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare  nei
centri di cui al presente articolo e all'articolo 11"»; 
      al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la  parola:  «2-bis)»
e'  sostituita  dalla  seguente:  «2-bis.»,   le   parole:   «garante
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale»  e  le
parole: «detenute o» sono soppresse. 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera b): 
          dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) al comma 4, dopo le  parole:  "Il  prefetto,"  sono
inserite le seguenti:  "informato  il  sindaco  del  comune  nel  cui
territorio e' situato il centro di prima accoglienza e"»; 
          al  numero  2),  capoverso  4-bis,  primo   periodo,   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»; 
        alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le  parole:
«comma 1» e' inserito il seguente segno  d'interpunzione:  «,»  e  le
parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e
di sicurezza  nonche'  idonee  misure  di  prevenzione,  controllo  e
vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda  attiva
a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»; 
        la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) all'articolo 22-bis: 
          1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono  inserite  le
seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e"; 
          2) al  comma  3,  dopo  la  parola:  "coinvolgimento"  sono
inserite le  seguenti:  "dei  richiedenti  protezione  internazionale
e".»; 
      al comma 2, le parole:  «n.  1  e  c)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 1), e c),»; 
      al comma 3: 
        alla lettera b): 
          al capoverso 1: 
          la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
          «a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e
1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei
casi per i quali siano state applicate le cause di  esclusione  della
protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251; 
          a-bis) cure mediche,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
        alla  lettera  e),  dopo  le  parole:  «comma  12-quater»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera g), le parole: «decreto-legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge»; 
          al capoverso 1-bis, le parole:  «precedente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
          dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il seguente: 
          «1-ter.  L'accoglienza  dei  titolari   dei   permessi   di
soggiorno indicati alla  lettera  b)  del  comma  1  avviene  con  le
modalita' previste dalla  normativa  nazionale  e  internazionale  in
vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla
Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27
giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i  percorsi  di  protezione
dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»; 
        alla  lettera  c),  capoverso  2-bis),  alinea,  la   parola:
«2-bis)» e' sostituita dalla seguente: «2-bis.»; 
      al comma 5, capoverso 1,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«Art. 9-ter. -» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili  fino  al  massimo  di
trentasei mesi»; 
      al comma 6, le parole: «di cui  al  comma  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter  della  legge  5  febbraio
1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,». 
    All'articolo 5: 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «primo comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1»; 
        le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
          «a)  formazione  linguistica  finalizzata  alla  conoscenza
della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
          b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti
nella Costituzione della Repubblica italiana; 
          b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali; 
          c) orientamento all'inserimento lavorativo». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono
sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore». 
    All'articolo 7: 
      al  comma  1,  le  parole:  «delle  proprie  funzioni  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla rubrica,  la  parola:  «Modifica  »  e'  sostituita  dalla
seguente: «Modifiche». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, capoverso Art. 391-ter,  primo  comma,  le  parole:
«Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei  casi»  e
le parole: «al fine renderlo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
fine di renderlo». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, lettera a),  la  cifra:  «2.000,00»  e'  sostituita
dalla seguente: «2.000»; 
      alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle
seguenti: «Modifiche all'». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, lettera a): 
        al numero 1), capoverso 1, le  parole:  «o  condannate»  sono
sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»; 
        al  numero  2),  capoverso,  le  parole:  «La  violazione  di
divieti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «6.  La  violazione  dei
divieti». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, al primo  periodo,  la  parola:  «implementare»  e'
sostituita dalla seguente: «rafforzare» e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «all'articolo  1,  della»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 1 della»; 
      al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16,  della»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»; 
      al comma 4, dopo  le  parole:  «dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi  del  comma
3»  e  la  parola:  «riassegnate»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«riassegnati». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura»
sono sostituite dalle seguenti: «contro  la  tortura»  e  le  parole:
«ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai
sensi della legge»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5.1.  Il  Garante  nazionale  puo'  delegare   i   garanti
territoriali per l'esercizio  delle  proprie  funzioni  relativamente
alle  strutture  sanitarie,  sociosanitarie  e  assistenziali,   alle
comunita' terapeutiche e di accoglienza, per  adulti  e  per  minori,
nonche' alle strutture di cui alla lettera e)  del  comma  5,  quando
particolari circostanze  lo  richiedano.  La  delega  ha  una  durata
massima di sei mesi"»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo  4  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi  previste,  il
Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e  nei
limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  presente  comma,
modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi  e  funzionali
alle  necessita'  dell'ufficio,  nell'ambito   delle   determinazioni
adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 3,  le  parole:  «all'U.d.V.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'unita'  di  voto»  e  le  parole:  «con  le  ordinarie
procedure contabili previste a legislazione vigente» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196». 
    All'articolo 15: 
      al  comma  1,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» e' sostituita dalla
seguente: «civile.».