Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. E' altresi' direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale. 3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Boccia, Ministro per gli affari regionali e delle autonomie Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 2: - L'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo». Al riguardo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000, n. 149.