Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  I  Ministeri  interessati  operano  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Dall'attuazione della presente ordinanza non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 gennaio 2021 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri