Art. 13 terdecies 
 
                         Bonus baby-sitting 
 
  1. A decorrere dalla data del 9 novembre  2020  limitatamente  alle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  individuate  con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  nelle  quali  sia
stata disposta la sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza
nelle scuole secondarie di primo  grado,  i  genitori  lavoratori  di
alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  o
iscritti   alle   gestioni   speciali   dell'assicurazione   generale
obbligatoria,  e  non   iscritti   ad   altre   forme   previdenziali
obbligatorie, hanno  diritto  a  fruire  di  uno  o  piu'  bonus  per
l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  complessivo
di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate  nel  periodo
di sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  prevista  dal
predetto decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  La
fruizione del bonus di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed
e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno  al  reddito  in
caso di sospensione o cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro
genitore disoccupato o non lavoratore. 
  2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in
riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
confronti dei genitori affidatari. 
  4. Il bonus  non  e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai
familiari. 
  5. Il bonus  e'  erogato  mediante  il  Libretto  Famiglia  di  cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile  con
la fruizione del  bonus  per  la  frequenza  di  asili  nido  di  cui
all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6,  primo  periodo,  pari  a  7,5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del  3  novembre  2020  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma 26  dell'art.  2  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis) 
                26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 della
          legge  5  febbraio  1992,  n.   104   (Legge   quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
                «Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).  -  1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.» 
              - Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  24
          ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.  35,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 5. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   54-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
                «Art.   54-bis    (Disciplina    delle    prestazioni
          occasionali. Libretto Famiglia.  Contratto  di  prestazione
          occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
          al  presente  articolo  e'  ammessa  la   possibilita'   di
          acquisire prestazioni di lavoro  occasionali,  intendendosi
          per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
          di un anno civile: 
                  a) per ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro. 
                  c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro. 
                2. Il prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  all'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                3. Il prestatore ha diritto  al  riposo  giornaliero,
          alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto  previsto
          agli articoli 7, 8 e 9 del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003, n. 66. Ai fini della  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
                4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. 
                5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
                6. Alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono fare ricorso: 
                  a)   le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10; 
                  b) gli altri utilizzatori, nei  limiti  di  cui  al
          comma 14,  per  l'acquisizione  di  prestazioni  di  lavoro
          mediante il contratto di prestazione occasionale di cui  al
          comma 13. 
                  b-bis) le societa' sportive di cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91. 
                7. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali: 
                  a)  nell'ambito  di  progetti  speciali  rivolti  a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali; 
                  b)  per  lo  svolgimento  di  lavori  di  emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; 
                  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
                  d) per l'organizzazione di manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative. 
                8. Sono computati in misura pari al 75 per cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti,  purche'  i  prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: 
                  a)  titolari  di  pensione  di   vecchiaia   o   di
          invalidita'; 
                  b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita'; 
                  c) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
                  d)  percettori  di  prestazioni   integrative   del
          salario, di reddito di inclusione  (REI)  ovvero  di  altre
          prestazioni di sostegno del reddito.  In  tal  caso  l'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno del reddito gli accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
                8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
          del  settore  agricolo,  il   prestatore   e'   tenuto   ad
          autocertificare, nella piattaforma informatica  di  cui  al
          comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
                9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   "piattaforma
          informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
                10. Ciascun utilizzatore di cui al comma  6,  lettere
          a) e b-bis), puo'  acquistare,  attraverso  la  piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: 
                  a) piccoli lavori  domestici,  compresi  lavori  di
          giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 
                  b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
          anziane, ammalate o con disabilita'; 
                  c) insegnamento privato supplementare. Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati; 
                  c-bis) attivita' di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  8  agosto  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 23  agosto  2007,  limitatamente  alle
          societa' sportive di cui al comma 6,  lettera  b-bis),  del
          presente articolo. 
                11. Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli  di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 
                12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
                13. Il contratto di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti. 
                14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
          occasionale: 
                  a) da  parte  degli  utilizzatori  che  hanno  alle
          proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati  a
          tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
          e delle strutture ricettive che  operano  nel  settore  del
          turismo, per le attivita' lavorative rese dai  soggetti  di
          cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino  a
          otto lavoratori; 
                  b) da parte delle  imprese  del  settore  agricolo,
          salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti  di
          cui al comma 8 purche' non  iscritti  nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 
                  c)  da  parte  delle  imprese  dell'edilizia  e  di
          settori affini,  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          escavazione  o  lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle
          imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 
                  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di  opere
          o servizi. 
                15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma 6, lettera b), versa, anche tramite un  intermediario
          di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,     attraverso     la
          piattaforma informatica INPS, con le modalita'  di  cui  al
          comma  9,  le  somme   utilizzabili   per   compensare   le
          prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi  versati   e'
          destinato al finanziamento degli oneri gestionali a  favore
          dell'INPS. 
                16. La misura minima oraria del compenso e' pari a  9
          euro, tranne che nel settore  agricolo,  per  il  quale  il
          compenso minimo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione
          oraria delle prestazioni di natura subordinata  individuata
          dal  contratto  collettivo  di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano  nazionale.  Sono  interamente  a
          carico dell'utilizzatore  la  contribuzione  alla  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, nella misura  del  33  per  cento  del
          compenso,  e  il  premio  dell'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella  misura  del  3,5
          per cento del compenso. 
                17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: 
                  a)  i  dati   anagrafici   e   identificativi   del
          prestatore; 
                  b) il luogo di svolgimento della prestazione; 
                  c) l'oggetto della prestazione; 
                  d) la data e l'ora di inizio  e  di  termine  della
          prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore  agricolo,
          di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera  nel
          settore del turismo o di ente locale, la data di  inizio  e
          il monte orario complessivo presunto con riferimento  a  un
          arco temporale non superiore a dieci giorni; 
                  e) il compenso  pattuito  per  la  prestazione,  in
          misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni  di  durata
          non superiore a quattro ore  continuative  nell'arco  della
          giornata, fatto  salvo  quanto  stabilito  per  il  settore
          agricolo ai  sensi  del  comma  16.  Il  prestatore  riceve
          contestuale   notifica   della   dichiarazione   attraverso
          comunicazione di short message service  (SMS)  o  di  posta
          elettronica, fermo restando che per il settore agricolo  le
          quattro  ore  continuative  di  prestazione  sono  riferite
          all'arco temporale di cui  alla  lettera  d)  del  presente
          comma. 
                18. Nel caso in cui  la  prestazione  lavorativa  non
          abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera  b),
          e'  tenuto  a   comunicare,   attraverso   la   piattaforma
          informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di  contact
          center messi a  disposizione  dall'INPS,  la  revoca  della
          dichiarazione  trasmessa  all'INPS  entro  i   tre   giorni
          successivi  al  giorno  programmato  di  svolgimento  della
          prestazione. In  mancanza  della  predetta  revoca,  l'INPS
          provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
          contributi  previdenziali  e  dei  premi  assicurativi  nel
          termine di cui al comma 19. 
                19. Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni  rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a  fronte
          della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
          di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla  piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato. 
                20.  In  caso  di  superamento,  da   parte   di   un
          utilizzatore diverso da una pubblica  amministrazione,  del
          limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
          del limite di durata  della  prestazione  pari  a  280  ore
          nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite  di
          durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di  cui
          al  comma  1,  lettera  c),  e   la   retribuzione   oraria
          individuata ai sensi del comma 16. In  caso  di  violazione
          dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero  di
          uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 500 a  euro  2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa
          giornaliera per cui risulta accertata la violazione,  salvo
          che la violazione del comma 14 da  parte  dell'imprenditore
          agricolo non derivi dalle  informazioni  incomplete  o  non
          veritiere contenute  nelle  autocertificazioni  rese  nella
          piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
          8.  Non  si  applica  la  procedura  di  diffida   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
          124. 
                21. Entro il 31 marzo di ogni anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo.» 
              - Si riporta il testo del  comma  355  dell'articolo  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019,   come
          modificato dal comma 343 dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160: 
                «355. Con riferimento ai  nati  a  decorrere  dal  1º
          gennaio 2016, per  il  pagamento  di  rette  relative  alla
          frequenza di asili nido pubblici  e  privati,  nonche'  per
          l'introduzione di  forme  di  supporto  presso  la  propria
          abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre  anni,
          affetti da gravi  patologie  croniche,  e'  attribuito,  un
          buono  di  importo  pari  a  1.000  euro  su  base   annua,
          parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e  2018,
          elevato a 1.500 euro su base annua  a  decorrere  dall'anno
          2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al  primo
          periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
          familiari con un valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
          del medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 159 del 2013, e di  1.000  euro  per  i  nuclei
          familiari con un ISEE da 25.001 euro fino  a  40.000  euro;
          l'importo del buono spettante a  decorrere  dall'anno  2022
          puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
          programmato, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
          e la famiglia, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  entro  il  30  settembre  2021
          tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui  al  sesto
          periodo  del  presente  comma.  Il  buono  e'   corrisposto
          dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione  di
          idonea  documentazione   attestante   l'iscrizione   e   il
          pagamento della retta a strutture pubbliche o  private.  Il
          beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e'
          riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro  per
          l'anno 2017, 250 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  300
          milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, 530 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  541
          milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 563 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  574
          milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026, 597 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  609
          milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega
          in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione
          del presente comma. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dei
          maggiori oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma inviando relazioni mensili  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  attuazione  del
          presente comma, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
          al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in  esame
          ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di
          cui al presente comma. Il  beneficio  di  cui  al  presente
          comma  non  e'  cumulabile  con  la   detrazione   prevista
          dall'articolo 1, comma 335, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre
          2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non  e'
          altresi' fruibile contestualmente con il beneficio  di  cui
          ai commi 356 e 357 del presente articolo.»