Art. 13 quaterdecies 
 
  Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo
settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli  enti
del Terzo settore», con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno  2021,  per  interventi  in  favore  delle  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome,  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.   266,   delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  nonche'  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabiliti i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo tra le regioni e le province autonome,  anche  al  fine  di
assicurare  l'omogenea  applicazione  della  misura   su   tutto   il
territorio nazionale. 
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui  al  presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e
3. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro
          sul volontariato" e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica Italiana del 22 agosto 1991, n. 196. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383  (Disciplina  delle  associazioni  di
          promozione sociale),  tenendo  presente  che  il  D.Lgs.  3
          luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma  4)
          che «Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge  11
          agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge
          7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre  2001,  n.
          471, sono abrogate a decorrere dalla data  di  operativita'
          del Registro unico nazionale del Terzo  settore,  ai  sensi
          dell'articolo 53»: 
                «Art.7 (Registri). -  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
          ed operanti da almeno un anno. 
                Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
          risorse finanziarie, umane e strumentali  del  Dipartimento
          per gli affari sociali. 
                2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
                3.  L'iscrizione   nel   registro   nazionale   delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
                4. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460  (Organizzazioni  non
          lucrative di utilita` sociale),  tenendo  presente  che  il
          D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art.  102,
          comma  2,  lettera  a))  che  «Sono  altresi'  abrogate  le
          seguenti  disposizioni  a  decorrere  dal  termine  di  cui
          all'articolo 104, comma 2: [omissis] 
              a) gli articoli da 10 a 29 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997,n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3
          e 4». 
                «Art. 10 (Organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa` cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                  a) lo svolgimento di attivita` in uno  o  piu`  dei
          seguenti settori: 
                    1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                    2) assistenza sanitaria; 
                    3) beneficenza; 
                    4) istruzione; 
                    5) formazione; 
                    6) sport dilettantistico; 
                    7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1  giugno
          1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni  di  cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409; 
                    8)  tutela  e  valorizzazione  della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita`,  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all' articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                    9) promozione della cultura e dell'arte; 
                    10) tutela dei diritti civili; 
                    11) ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita`,  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita`  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell' articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                    11-bis   )   cooperazione   allo    sviluppo    e
          solidarieta' internazionale . 
                  b)  l'esclusivo  perseguimento  di   finalita`   di
          solidarieta` sociale; 
                  c) il divieto  di  svolgere  attivita`  diverse  da
          quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
          esse direttamente connesse; 
                  d)  il  divieto  di  distribuire,  anche  in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche`  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                  e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita` istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                  f)   l'obbligo   di   devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita` sociale o a fini  di  pubblica  utilita`,  sentito
          l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                  g) l'obbligo di redigere il bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                  h) disciplina uniforme del rapporto  associativo  e
          delle   modalita`    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita`   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita`  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta`  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                  i) l'uso, nella denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  "organizzazione  non   lucrativa   di   utilita`
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 
                2. Si intende che  vengono  perseguite  finalita`  di
          solidarieta` sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita`  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche`  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                  a) persone svantaggiate in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                  b) componenti collettivita`  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
                2-bis. Si  considera  attivita'  di  beneficenza,  ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  a),  numero  3),  anche  la
          concessione di erogazioni gratuite in denaro  con  utilizzo
          di somme  provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da
          donazioni appositamente raccolte, a favore  di  enti  senza
          scopo di lucro che operano prevalentemente nei  settori  di
          cui al medesimo comma 1, lettera a), per  la  realizzazione
          diretta di progetti di utilita' sociale. 
                3. Le finalita` di solidarieta`  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita`
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
                4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
          e 3,  si  considerano  comunque  inerenti  a  finalita`  di
          solidarieta` sociale le attivita` statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089  ivi  comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita`,  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all' articolo 7  del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n.  22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare
          interesse sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero
          da esse affidate ad universita`, enti di ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita`  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell' articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche` le attivita` di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
                5. Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali  le  attivita`   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche` le attivita` accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita`  connesse  e`
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
                6.  Si  considerano  in   ogni   caso   distribuzione
          indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          a  soci,  associati  o  partecipanti,  ai   fondatori,   ai
          componenti gli organi  amministrativi  e  di  controllo,  a
          coloro che a qualsiasi titolo operino per  l'organizzazione
          o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano  erogazioni
          liberali a  favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
          entro il terzo grado ed ai loro  affini  entro  il  secondo
          grado, nonche`  alle  societa`  da  questi  direttamente  o
          indirettamente  controllate  o  collegate,   effettuate   a
          condizioni piu` favorevoli in ragione della loro  qualita`.
          Sono fatti salvi,  nel  caso  delle  attivita`  svolte  nei
          settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
          1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
          ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro
          familiari, aventi significato puramente onorifico e  valore
          economico modico; 
                  b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                  c)  la  corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.  645  e
          dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239  convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336 e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa` per azioni; 
                  d)  la  corresponsione  a  soggetti  diversi  dalle
          banche e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di
          interessi  passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di  ogni
          specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                  e) la corresponsione ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
                7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
                8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita`, gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.  266
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 nonche`  i  consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
                9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita`
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita` elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita`  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20 bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600,  introdotto  dall'  articolo  25  ,
          comma 1. 
                10. Non si considerano in ogni caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa`  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218 i partiti e i  movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.»