Art. 15 
 
Nuova indennita' per  i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
  stabilimenti termali e dello spettacolo 
 
  1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  9
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  la  medesima
indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva
pari  a  1000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta   ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione
lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge e che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di  entrata
in vigore del presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali  contratti,
devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, con accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un
contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore  del
presente  decreto-legge,  di  pensione  e  di  rapporto   di   lavoro
dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e
non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a  1000
euro. La  medesima  indennita'  viene  erogata  anche  ai  lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con  almeno  7
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva  un  reddito
non superiore ai 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
14. La domanda per le indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'
presentata all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma si applica quanto previsto  dall'articolo  265,  comma  9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  9. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge si decade  dalla  possibilita'  di  richiedere
l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126. 
  10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  559,1
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 9 (Nuova indennita' per i lavoratori stagionali
          del   turismo,   degli   stabilimenti   termali   e   dello
          spettacolo). - 1. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del
          settore turismo e  degli  stabilimenti  termali  che  hanno
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020,  non
          titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
          ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva
          pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
          lavoratori in somministrazione,  impiegati  presso  imprese
          utilizzatrici operanti nel  settore  del  turismo  e  degli
          stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente
          il rapporto di  lavoro  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASPI,  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 1000 euro ai lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che  in
          conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
          cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il  loro
          rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17
          marzo 2020 e che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa
          per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti, di cui  agli  articoli
          da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
          che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
          trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
          e il 17 marzo 2020; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il  29  febbraio
          2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
          riconducibili alle disposizioni di  cui  all'articolo  2222
          del codice civile e che non abbiano un contratto in  essere
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
          contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114,  con  reddito  annuo  2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva  e  iscritti   alla   Gestione   Separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, alla data del 17 marzo 2020 e non  iscritti  ad  altre
          forme previdenziali obbligatorie. 
                3. I soggetti  di  cui  al  comma  2,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  titolari   di   altro   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto
          intermittente di cui agli articoli da 13 a 18  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                4.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo che hanno i  requisiti  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020
          n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una indennita'
          onnicomprensiva pari a 1000 euro;  la  medesima  indennita'
          viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al   Fondo
          pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
          contributi giornalieri versati  nel  2019,  cui  deriva  un
          reddito non superiore ai 35.000 euro. 
                5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del
          settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali   in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
          e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a  1000
          euro: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o piu' contratti  di
          lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e  degli
          stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad  almeno
          trenta giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', al momento  dell'entrata
          in vigore del presente decreto, di pensione e  di  rapporto
          di lavoro dipendente. 
                6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono
          tra loro cumulabili e non sono cumulabili con  l'indennita'
          di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24  aprile
          2020,  n.  27  e  successive  modificazioni.  Le   suddette
          indennita'  sono  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                7. Le indennita' di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                8. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
          richiedere l'indennita' di cui agli articoli 78, 84,  85  e
          98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  8,  pari  a
          680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.» 
              - Si riporta il testo  degli  artt.  da  13  a  18  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 13 (Definizione e casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente). - 1. Il contratto di  lavoro  intermittente
          e' il contratto, anche a  tempo  determinato,  mediante  il
          quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore  di
          lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa  in
          modo  discontinuo  o  intermittente  secondo  le   esigenze
          individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
          alla possibilita' di svolgere  le  prestazioni  in  periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
                3. In ogni caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
                4. Nei periodi in cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
              5. Le disposizioni della presente sezione  non  trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni." 
                «Art. 14 (Divieti). - 1. E'  vietato  il  ricorso  al
          lavoro intermittente: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
                  c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori." 
                «Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1.  Il  contratto
          di lavoro intermittente e' stipulato in  forma  scritta  ai
          fini della prova dei seguenti elementi: 
                  a) durata e ipotesi, oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                  b)  luogo   e   modalita'   della   disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore, che non  puo'  essere
          inferiore a un giorno lavorativo; 
                  c) trattamento economico e normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la   prestazione   eseguita   e   relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                  d) forme e modalita', con cui il datore  di  lavoro
          e' legittimato a richiedere l'esecuzione della  prestazione
          di  lavoro,  nonche'   modalita'   di   rilevazione   della
          prestazione; 
                  e)   tempi   e   modalita'   di   pagamento   della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita'; 
                  f) misure di sicurezza necessarie in  relazione  al
          tipo di attivita' dedotta in contratto. 
                2. Fatte salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
                3. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa  o
          di  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata   non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  alla  direzione  territoriale  del
          lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o  posta
          elettronica. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al primo periodo,  nonche'  ulteriori  modalita'  di
          comunicazione in funzione dello sviluppo delle  tecnologie.
          In caso di violazione degli obblighi  di  cui  al  presente
          comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400  ad
          euro 2.400 in relazione a ciascun  lavoratore  per  cui  e'
          stata omessa la comunicazione. Non si applica la  procedura
          di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124.» 
                «Art. 16 (Indennita'  di  disponibilita').  -  1.  La
          misura   dell'indennita'   mensile    di    disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
                2. L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
                3. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
                4. In caso di malattia o  di  altro  evento  che  gli
          renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
          il lavoratore e' tenuto  a  informarne  tempestivamente  il
          datore di lavoro, specificando la durata  dell'impedimento,
          durante il quale non matura il  diritto  all'indennita'  di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
                5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo." 
                «Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1.  Il
          lavoratore intermittente non deve ricevere, per  i  periodi
          lavorati e a parita' di  mansioni  svolte,  un  trattamento
          economico  e  normativo  complessivamente  meno  favorevole
          rispetto al lavoratore di pari livello. 
                2.   Il   trattamento    economico,    normativo    e
          previdenziale    del    lavoratore    intermittente,     e'
          riproporzionato in  ragione  della  prestazione  lavorativa
          effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
          l'importo  della  retribuzione  globale  e  delle   singole
          componenti di essa, nonche' delle ferie e  dei  trattamenti
          per  malattia  e  infortunio,  congedo  di   maternita'   e
          parentale.» 
                «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di  fonte
          legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
          dei  dipendenti  del  datore  di  lavoro,   il   lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 2222 del codice civile: 
                «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una  persona
          si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.» 
              - Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della  legge  8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare) e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 13-terdecies. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio  dei
          consumatori). - 1. 
                2. 
                3.  Nella  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita'  deve  essere  dichiarata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 
                4.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  1  che  intende
          avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne
          comunica l'elenco all'autorita' di pubblica  sicurezza  del
          luogo nel quale ha  avviato  l'attivita'  e  risponde  agli
          effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli  incaricati
          devono essere in possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
          prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
                5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un  tesserino
          di  riconoscimento  alle  persone  incaricate,   che   deve
          ritirare non appena  esse  perdano  i  requisiti  richiesti
          dall'articolo 5, comma 2. 
                6. Il tesserino di riconoscimento di cui al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
                7. Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
                8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e
          6 e' obbligatorio anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
                [9. Alle vendite  di  cui  al  presente  articolo  si
          applica altresi' la disposizione  dell'articolo  18,  comma
          7.]» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana  del  31  dicembre  1986,  n.
          302-Supplemento Ordinario. 
              - Il testo del comma 9  dell'articolo  265  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.77,  come
          modificato  dalla  presente   legge,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all' art. 11. 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  29  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27: 
                «Art.  29  (Indennita'  lavoratori   stagionali   del
          turismo e degli stabilimenti termali). - 1. (Omissis) 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 103,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori.»