Art. 15 bis 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello spettacolo e per  gli  incaricati  alle
  vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 1, e' erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a
1.000 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data  del   30   novembre   2020,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva  pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'   e'
riconosciuta ai  lavoratori  in  somministrazione,  impiegati  presso
imprese utilizzatrici  operanti  nel  settore  del  turismo  e  degli
stabilimenti  termali,  che  abbiano  cessato  involontariamente   il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data del 30 novembre 2020. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori  diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e il  30  novembre  2020  e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
  b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; 
  c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di  contratti
autonomi  occasionali  riconducibili   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del  17  marzo  2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile; 
  d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo  19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
  a) titolari di  altro  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 
  a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  30
novembre 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo  determinato
nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
  b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di  lavoro  a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
  c) assenza di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di
pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di  pensione  ne'
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18  del
decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  senza  corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima
indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019  al  30  novembre  2020,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 35.000 euro. 
  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84,  comma
10,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo  9,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce
esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
  8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6
e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite  modello  di
domanda predisposto dal medesimo Istituto  e  presentato  secondo  le
modalita' stabilite dallo stesso. 
  9. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  466,5
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di
cui al primo periodo del presente  comma  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 265, comma  9,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro
quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  ad  esclusione  del
comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno  2020  e,  in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021,
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica  e
il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione   secondaria
superiore e il certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore,
stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori  di  lavoro,  che
occupano  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo  del  100  per  cento  con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo
restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
  13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5  milioni
di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  0,1
milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, si provvede: 
  a)  quanto  a  1,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto; 
  b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di  euro
per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di  euro
per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 12. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli  articoli  da  13  a  18  del  decreto
          legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 15. 
                
              - Il testo dell'articolo  2222  del  codice  civile  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 15. 
              - Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della  legge  8
          agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 15. 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 114 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 15. 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  38  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo). - 
          1. (Omissis) 
                2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1
          i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione." 
              -  Si riporta il testo dei commi 10 e 12  dell'articolo
          84  del  citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art.  84  (Nuove   indennita'   per   i   lavoratori
          danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).  - 
          1. - 9. (Omissis) 
                10.  Ai  lavoratori  iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo che hanno i  requisiti  di  cui
          all'articolo 38 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro  per  ciascuno
          dei mesi di aprile e maggio 2020;  la  medesima  indennita'
          viene  erogata  per  le  predette   mensilita'   anche   ai
          lavoratori iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
          spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati  nel
          2019, cui deriva un reddito non superiore ai  35.000  euro.
          Per i lavoratori intermittenti di cui al comma  8,  lettera
          b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla  medesima
          lettera. 
                11. (Omissis) 
                12. Le indennita' di cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 3.850,4 milioni di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori.» 
              -  Il testo dell'articolo 9 del citato decreto-legge 14
          agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 15. 
              -  Per il decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 15. 
              -  Il testo del comma 9 dell'articolo  265  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e' riportato
          nei riferimenti normativi all'art. 11. 
              -  Si riporta il testo del comma  773  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
                «773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione  dovuta  dai
          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non
          artigiani e'  complessivamente  rideterminata  nel  10  per
          cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' stabilita  la  ripartizione
          del  predetto  contributo  tra  le  gestioni  previdenziali
          interessate. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
          applicano anche con riferimento agli obblighi  contributivi
          previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
          degli apprendisti. Con riferimento ai periodi  contributivi
          di  cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni
          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  occorrenti  per  le
          assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di  cui
          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
          datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di
          addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
          aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi  datori  di
          lavoro e' ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del
          contratto   e   limitatamente   ai   soli   contratti    di
          apprendistato  di  8,5  punti  percentuali  per  i  periodi
          contributivi maturati nel primo anno di contratto  e  di  7
          punti percentuali per i periodi contributivi  maturati  nel
          secondo anno di contratto, restando  fermo  il  livello  di
          aliquota del  10  per  cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al  secondo.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavoratori  assunti  con
          contratto di apprendistato ai sensi del capo I  del  titolo
          VI del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni, sono estese  le  disposizioni  in
          materia di indennita' giornaliera di  malattia  secondo  la
          disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
          la relativa contribuzione e' stabilita con  il  decreto  di
          cui al secondo periodo del presente comma.» 
              -  Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5.